Fonte: www.federfarma.it

Il ministro della Salute, con Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, ha modificato il Decreto ministeriale del 24/10/2006 recante “Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.”.
Tale modifica si è resa necessaria a seguito della cancellazione da parte del DM 16/04/2018 del glicerolo e dell’alcol etilico o etanolo dalla lista ufficiale delle sostanze il cui impiego è considerato doping.
Il decreto del 24/10/2006 che obbliga tutti i titolari di farmacia a trasmettere annualmente al Ministero della salute l’elenco delle sostanze dopanti utilizzate nelle preparazioni estemporanee conteneva una deroga a tale obbligo relativa all’alcol e al glicerolo utilizzato come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale. Tuttavia, tale deroga non aveva più ragion d’essere perché tali sostanze erano state cancellate dal DM 16/04/2018 dalla lista ministeriale sopra citata e pertanto il DM del 28/2/2019 ha provveduto ad abrogarla.