Fonte: www.farmacista33.it

Trasferimento della farmacia in altri locali. La Pa ha ridotta discrezionalità L’art. 1 della Legge n. 475 del 2 aprile 1968 prevede che «chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie». Sul punto, in sede giurisprudenziale, si è affermato che nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia, la discrezionalità attribuita all’amministrazione è estremamente ridotta, essendo l’esercizio del potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’idoneità dei locali e al limite delle distanze.

Per il trasferimento di una farmacia in nuovi locali situati all’interno della sede di pertinenza vige il principio della libera scelta del farmacista in ordine all’ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l’autorizzazione della pubblica autorità come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all’esercizio di un diritto, pertanto la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l’inesistenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione medesima. In questi termini il Tar Latina, chiamato a decidere sul ricorso proposto dalla titolare di una sede farmaceutica che nel giugno 2016 aveva formulato richiesta di autorizzazione al Comune di competenza per il trasferimento dei locali della farmacia. Il Comune in ordine all’istanza aveva espresso parere negativo.

L’amministrazione osservava: «la nuova ubicazione, benché risulti all’interno della medesima pianta organica e rispetti le distanze di legge, si trova alla periferia del paese, in luogo non raggiungibile a piedi dagli utenti del Centro Storico. Inoltre, rappresenta di avere “basato il programma di mandato sulla tutela e rilancio del Centro Storico e per tutelare il mantenimento dei servizi essenziali ed evitare il suo depauperamento”, e che il suo obiettivo precipuo è anche quello di “garantire la popolazione più debole, gli anziani privi di mezzo di trasporto e di evitare l’ulteriore spopolamento del Centro storico, baluardo della storia, delle tradizioni e della stessa identità…». Il Tribunale amministrativo, nell’accogliere il ricorso proposto dalla titolare, ha delineato l’intervenuto travalicamento da parte della P.A. dei limiti della propria discrezionalità amministrativa, opponendo alla ricorrente un diniego al trasferimento motivato con ragioni riconducibili alla sfera dell’opportunità le quali però non possono costituire un limite giuridicamente apprezzabile alla pretesa del richiedente il trasferimento.