Fonte: www.farmacista33.it

In caso di pericolo di vita, il farmacista è tenuto a soccorrere, non per la sua professione, ma per l’art. 54 del codice penale, ovvero quello che definisce il cosiddetto stato di necessità, che riguarda tutti i cittadini. È questa la risposta ai dubbi sollevati da un caso di emergenza verificatosi in provincia di Monza e Brianza: un uomo punto da oltre cinquanta vespe, mentre stava effettuando dei lavori in giardino, è stato soccorso e salvato da una farmacista in farmacia. Le cronache locali riportano che appena la farmacista ha visto l’uomo entrare nel suo locale con i sintomi tipici dello shock anafilattico, gli ha subito somministrato cortisone e ha immediatamente allertato il 118. Il paziente è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L’episodio ha acceso un dibattito sulla liceità dell’intervento farmacologico da parte del farmacista. Un chiarimento arriva da Maurizio Cini, docente del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna che spiega: «Nel momento in cui il farmacista vede una situazione molto grave, comprende che non è sufficiente attendere i soccorsi e nell’attesa dell’ambulanza interviene secondo le sue conoscenze, non compie abuso di professione. Infatti, qualunque cittadino è tenuto a chiamare il 118 e prestare soccorso, secondo le sue possibilità» spiega Cini «sottolineo che non è tenuto a farlo, ma è legittimato e non punibile». Paradossalmente il rischio «è quello di incappare nella norma di omissione di soccorso. Perché si consideri che “l’omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza o di dare avviso all’autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza”».

L’articolo che definisce lo stato di necessità è l’art. 54 del codice Penale, che così dispone: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

«Una situazione analoga» sottolinea Cini «si potrebbe presentare nel momento in cui in farmacia, o nei pressi, vi è installato un defibrillatore semiautomatico e il farmacista lo utilizza, anche se non formato da apposito corso. Con questi apparecchi, che hanno un sistema vocale di guida all’uso, ritengo giusto prestare soccorso, quando se ne riscontra la necessità, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118».