Fonte: www.farmacista33.it

Rev, richiamo alle regole per veterinari e farmacisti su vendite dirette e cessione di farmaci
Ricetta elettronica veterinaria, una nota congiunta degli Ordini dei farmacisti e dei veterinari richiama le regole per la dispensazione dei farmaci
La dispensazione del farmaco veterinario resta una prerogativa del farmacista e della farmacia o di quanti autorizzati alla vendita al dettaglio o diretta, fatte salve alcune ben definite eccezioni, come la consegna dei medicinali da parte del medico veterinario in caso di necessità connaturate al suo intervento professionale e allo scopo di iniziare la terapia. È questo uno dei punti evidenzianti in una nota congiunta, a firma della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e di quella dei Veterinari, nella quale è contenuto un richiamo, diretto alle due categorie, «sull’importanza del rispetto da parte dei farmacisti e dei medici veterinari delle disposizioni in materia di prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari, con particolare riguardo all’obbligatorietà della Rev». Un richiamo sentito come «necessario» dalle due Federazioni, a circa tre mesi dall’entrata in vigore della Rev, per «assicurarne piena operatività» e proprio per questo sono state anche ricapitolate tutte le disposizioni, focalizzando l’attenzione in particolare sulle casistiche per vendita fuori canale e cessione diretta del farmaco, possibile solo in certe condizioni.

La collaborazione con il Ministero
«La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani hanno condiviso la necessità di favorire in tutti i modi, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini provinciali, l’ulteriore implementazione della ricetta veterinaria elettronica obbligatoria dal 16 aprile». D’altra parte, dice Andrea Mandelli, presidente Fofi, «è sufficiente considerare il tema dell’antibiotico-resistenza per cogliere l’importanza strategica di questa parte dell’attività del farmacista così come di tutti i professionisti della salute coinvolti». Per questo, «stiamo collaborando con la Fnovi e con il Ministero della Salute per fornire ai professionisti le necessarie indicazioni operative anche per altri aspetti fondamenti come il ricorso alle preparazioni magistrali in assenza di farmaci industriali». «La collaborazione con la Fofi» aggiunge Gaetano Penocchio, presidente Fnovi «è stata fortemente voluta per permettere alle nostre due categorie professionali un confronto costruttivo e propositivo per il superamento, insieme al Ministero della Salute, di tutte le criticità che l’introduzione della Ricetta Elettronica Veterinaria ha fatto emergere».

Il richiamo a veterinari e farmacisti
In particolare, a essere focalizzato nella nota il fatto che «la dispensazione del farmaco veterinario resta una prerogativa del farmacista e della farmacia o di quanti autorizzati alla vendita al dettaglio o diretta». Tra le «eccezioni» a questa disposizione, che comunque sono «ben definite», c’è «la consegna dei medicinali da parte del medico veterinario in caso di necessità connaturate al suo intervento professionale ed allo scopo di iniziare la terapia».
Tematiche, queste, di particolare importanza, tanto che le due Federazioni ne hanno ricapitolato i limiti – in una circolare indirizzata agli ordini territoriali per «sensibilizzare gli iscritti al rispetto delle regole», focalizzando anche la differenza tra vendita e cessione.

Vendite fuori canale
In particolare, si legge nella circolare, «per quanto riguarda la vendita di medicinali veterinari al di fuori del canale farmacia, si rammenta che il D.Lgs. 193/2006 – nel riservare al farmacista, in farmacia e negli esercizi commerciali la dispensazione al dettaglio dei medicinali veterinari contempla esclusivamente una ipotesi». Nel dettaglio, «può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria, la vendita al dettaglio e all’ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati a essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori (art. 90)».
Inoltre, «in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 70 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista e previa prescrizione medico veterinaria, i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi, ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali; le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria (art. 70, comma 2, D.Lgs. 193/2006)».

La cessione di farmaci dal veterinario
Diversi sono i punti su cui si sofferma la circolare, ma un ulteriore aspetto considerato riguarda la cessione di farmaci dal veterinario: «Il medico veterinario nella pratica, a seguito della modifica normativa operata con il D.L. 158/2012, si trova nella seguente condizione:
– in caso di animali che producono alimenti per l’uomo, può consegnare (cedere) al proprietario confezioni già aperte a seguito di inizio terapia su animali presenti nell’allevamento, scaricandoli dalla propria scorta (senza fare alcuna ulteriore prescrizione). Nel caso in cui la terapia necessiti di ulteriori confezioni oltre a quella ceduta, il medico veterinario avrà cura di stilare una nuova ricetta veterinaria con cui il proprietario/allevatore detentore potrà recarsi in farmacia o dal grossista autorizzato alla vendita diretta;
– diversamente, nel caso di animali che non producono alimenti per l’uomo, il medico veterinario può consegnare (cedere) anche confezioni integre di medicinale veterinario per la terapia dell’animale».
Non trattandosi di vendita, «tale cessione si configura per il medico veterinario nell’ambito di una prestazione professionale sulla quale viene applicata un’aliquota IVA al 22%. La cessione inoltre non può essere fatta con un medicinale umano ma esclusivamente con uno veterinario».