Fonte: www.farmacista33.it

Pianta organica, Tar: se popolazione cala non c’è obbligo di soppressione sedi Il titolare di una farmacia collocata nel centro storico, prima struttura istituita sulla base del cosiddetto criterio demografico, chiedeva all’Amministrazione la revisione biennale della pianta organica delle sedi ai sensi dell’art. 2, L. n. 475 del 1968, facendo presente che, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente, il Comune avrebbe potuto ospitare una sola farmacia.
Nel 1981 sul territorio in questione, veniva istituita una seconda farmacia sulla base del differente criterio topografico. Il Comune, nel 2017, respingeva l’istanza, confermando la pianta organica e la perimetrazione degli ambiti delle farmacie esistenti.
Il TAR Latina, rigettando il ricorso proposto contro la decisione dell’Ente, ha osservato che l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, in ogni caso, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale.