Fonte: www.farmacista33.it

Le attività di individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche rientrano nella pianificazione urbanistica dei Comuni in coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale
Il Consiglio di Stato, richiamando anche il contributo interpretativo del quadro normativo in materia di assistenza farmaceutica fornito dalla Corte Costituzionale, ha osservato che le disposizioni legislative vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012 che assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per l’assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e all’adozione di provvedimenti di decadenza, devono ritenersi superate dal nuovo assetto normativo, sicché lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfeziona con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1 del 2012, quanto nelle successive revisioni periodiche.
L’attribuzione ai Comuni del compito di provvedere alla individuazione delle zone in cui collocare le farmacie è coerente con l’esigenza di garantire un ordinato assetto del territorio in relazione ai bisogni della collettività locale per la realizzazione della finalità enunciata dall’art. 11 del Decreto-legge n. 1/12, convertivo con Legge n. 27/2012.

La scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità enunciata proprio dall’art. 11 della L. n. 27 del 2012 di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate
Per questo motivo, ha sottolineato il Consiglio di Stato, le attività di individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale.