Fonte: www.farmacista33.it

Tra le misure per favorire i pagamenti elettronici c’è quella del credito di imposta del 30% sulle commissioni bancarie per le transazioni con carte di credito. I vantaggi e le possibili ricadute per le farmacie
Sono diverse le misure che si sono susseguite in questi ultimi mesi per cercare di favorire i pagamenti elettronici e, quindi, tracciabili.

Tra queste, le più recenti hanno riguardato il credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate dagli intermediari finanziari per le transazioni tramite carte di debito, credito, prepagate o altri strumenti tracciabili effettuate con i consumatori finali e il così detto cash back per acquisti pagati sempre con strumenti elettronici. Ma tra incombenze aggiuntive e dettagli operativi ancora da definire, quali sono i risvolti e le ricadute per le farmacie? A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce, che, in un articolo pubblicato su Punto Effe (12/2020), passa in rassegna tutta la normativa che punta a limitare l’uso dei contanti.

Credito di imposta su commissioni bancarie: ecco le criticità
Per quanto riguarda il bonus sulle commissioni bancarie, che come si ricorderà è entrato in vigore dal primo luglio (articolo 22, comma 6 del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), «sembrerebbe un beneficio di interesse per il nostro settore» spiega De Carli «senonché si applica esclusivamente a favore di operatori che abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e quindi buona parte delle farmacie ne è esclusa. Per quelle che ne possono usufruire, il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile anche ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo». Ma «la modalità di determinazione del bonus – che è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020 (protocollo n. 181301/2020) – è a dir poco complessa: gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento (solitamente: le banche) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito, inviando una serie di informazioni, mentre le farmacie riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori ed entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’online banking, vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante e compilare il relativo modello F24».

Cashback su spese con strumenti tracciabili: non chiari i contorni
C’è poi un’altra misura recente che va nella direzione di favorire i pagamenti tracciabili: «il rimborso» di una quota della spesa «da erogarsi a favore delle persone fisiche che effettuano abitualmente acquisti con strumenti tracciabili – la misura è contenuta nei commi 288 e 289 della legge Bilancio 2020, ma è stata recentemente modificata e integrata dal cosiddetto Decreto Agosto (Dl n. 104/2020)». Si tratta tuttavia di una misura non ancora operativa che potrebbe partire dal primo dicembre: «Le condizioni e le modalità attuative verranno stabilite da decreti che specificheranno anche forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione dei rimborsi, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti nonché le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso. Nulla ancora si sa di preciso», al di là delle ipotesi, e «ci chiediamo in che maniera le farmacie saranno toccate».

Lotteria degli scontrini: incombenze in più e pochi vantaggi ai clienti
Infine, c’è la lotteria degli scontrini, che «ha visto un differimento dei termini con il cosiddetto Decreto Rilancio” (Dl n. 34/2020) che ne ha spostato l’entrerà in vigore dal passato primo luglio al primo gennaio 2021. La misura prevede un meccanismo incentivante per chi non utilizza il contante. Infatti, la nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”: chi pagherà con la moneta elettronica parteciperà a entrambe le estrazioni. È certo, quindi, che il miraggio della vincita spingerà molti alle transazioni elettroniche, anche se il numero di estrazioni è veramente limitatissimo». In questo quadro «i nostri timori sono che la farmacia andrà incontro ad aggravi operativi di non poco conto. Occorre tenere conto che in fase di prima applicazione – della quale però non è stata definita una durata – non partecipano alla lotteria gli acquisti con fattura elettronica, ma soprattutto “quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera sanitaria” e in genere quelli “per il quale il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini di detrazione o deduzione fiscale”. Sarà una situazione complicata per le farmacie, chiamate comunque ad adeguare i propri registratori telematici per acquisire il codice lotteria del cliente, ma che, dall’altra parte, vedranno difficoltà crescenti nel comunicare ai clienti il funzionamento. Anche perché occorrerà perdere tempo a spiegare che la partecipazione alla lotteria vale solo per il parafarmaco, e non per i medicinali, ma che dall’altra parte se non si usa il Pos si possono detrarre i farmaci, ma non i servizi. Le regole continuano ad accumularsi e la farmacia, che è un crocevia di posizioni professionali, aziendali, commerciali, sanitarie ne viene continuamente e molto più di altri soggetti coinvolta».