Fonte: www.farmacista33.it

Il decreto legislativo di riordino del Servizio Sanitario Nazionale prevedeva che le farmacie erogassero oltre all’assistenza farmaceutica, anche altri prodotti sanitari nei limiti previsti dai livelli di assistenza, nonché ulteriori servizi aggiuntivi. Il Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private conteneva disposizioni volte ad ampliare la funzione delle strutture attraverso servizi ulteriori. (art. 2 DPR. n 371/1998)
Più di recente, il Decreto legislativo n. 153/2009 di Individuazione di Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ha introdotto e disciplinato normativamente il concetto di Farmacia di Servizi ovvero di tutta quella serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati attraverso le farmacie.
Così dapprima si sono individuati limiti e condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza che le farmacie possono svolgere nell’ambito dell’autocontrollo, nonché le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali a ciò destinati.(D.M. 16 dicembre 2010). Di seguito è stata regolamentata l’erogazione da parte di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino ed il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza ambulatoriale, sulla base di quanto già previsto dal D.P.R. 371/1998.(D.M 8 luglio 2011)
Sulla base di questa premessa il TAR Calabria, con sentenza dell’8 febbraio 2018, ha rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento avente ad oggetto l’Approvazione Schema Accordo per l’attuazione della Farmacia dei Servizi, limitatamente alla parte in cui contempla la possibilità che le farmacie diventino erogatori di prestazioni di analisi di laboratorio e di test cardiologici.
I ricorrenti portatori delle posizioni proprie delle strutture accreditate nella Regione per lo più per le prestazioni esterne di diagnostica di laboratorio di analisi, ma anche di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, hanno ritenuto la previsione lesiva dei loro interessi sulla base del profilo per cui: “posto che il DCA impugnato pone concretamente le basi perché la diagnostica specialistica ambulatoriale di laboratorio diventi, sia pure limitatamente ad un numero definito di analisi e test cardiologici, di competenza delle farmacie, venendo in tal modo ad interferire non solo con le competenze specialistiche dei medici e delle strutture private addette, ma anche con la loro capacità produttiva; e ciò in una situazione di totale disomogeneità sia sotto il profilo dei requisiti che sotto il profilo di limiti di spesa”.

Il Tribunale amministrativo, a sostegno della decisione, ha sottolineato anche che:

– nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori appare essere stata estesa alle farmacie, avendo già la normativa primaria e secondaria offerto al paziente solo la possibilità di scelta tra autoanalizzarsi da solo ovvero di rivolgersi alla farmacia più vicina per “un aiuto di carattere materiale”;

– alla luce dell’attività concretamente erogabile in farmacia – che poi è quella già consentita dalla normativa vigente e che non viene in alcun modo modificata dal provvedimento impugnato -, quest’ultima non può costituire una struttura equiparabile o assimilabile, sotto il profilo organizzativo e funzionale, al laboratorio medico;

– con l’atto impugnato si è inteso, in adeguamento a disposizioni normative vigenti, riconoscere alle farmacie private una funzione di supporto alle politiche sanitarie nazionali “per i benefici derivanti alla spesa sanitaria dalla sensibilizzazione dei cittadini al bene “salute” ed alla prevenzione, tramite l’agevole accesso agli strumenti diagnostici”;

In ultimo si è anche evidenziato che la legge finanziaria 2018 (art. 1 comma 403 – 406), in merito alla farmacia dei servizi, conferma la centralità dell’istituto.