Fonte: www.farmacista33.it

Istituzione del dispensario, Tar: garantisce assistenza minima in assenza di farmacia
Tar: in assenza di una farmacia il dispensario farmaceutico garantisce l’assistenza minima
L’istituzione del dispensario, mirando a garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione, è condizionata dall’inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica.
Il TAR, nel pronunciarsi sulla questione, ha confermato quanto aveva già rilevato nella fase cautelare del giudizio, circa la concreta mancanza del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 3, L. 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall’art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 362, consistente nella vacanza della sede farmaceutica ove istituire il dispensario.
La richiamata previsione normativa stabilisce: “Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici”.

In applicazione del principio, in seguito all’impugnazione proposta da un titolare di sede, si è ritenuto quindi poter annullare la deliberazione comunale istitutiva del dispensario ordinario. Nel caso concreto, nel Comune in questione, non risultavano operative in quanto vacanti, solo la settima e la ottava sede farmaceutica con le quali non si riscontrava una interferenza con la via di collocazione del dispensario. Tale via attraversa infatti la terza, la quinta e la sesta sede farmaceutica coperte e regolarmente funzionanti.