Fonte: www.farmacista33.it

Fare chiarezza su quando è obbligatorio o vietato emettere la fattura elettronica per dare risposte corrette a un cliente che l’abbia richiesta al momento dell’acquisto in farmacia. Ecco le casistiche
Per fare ulteriore chiarezza sulle circostanze in cui è obbligatorio o vietato emettere la fattura elettronica e dare risposte corrette, per esempio, a un cliente che l’abbia richiesta al momento dell’acquisto in farmacia, vale la pena recapitolare le casistiche basata sulla distinzione tra fatture emesse a persone fisiche e a soggetti passivi di Iva.

Fatture emesse su richiesta di soggetti persone fisiche
Per il 2019 e “per effetto del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020” probabilmente anche per il 2020 le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche “non devono mai essere fatturate elettronicamente via Sistema di interscambio, indipendentemente sia da chi le eroga, che dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria (St) e prescindendo anche dalla detraibilità delle spese effettuate”. A sua volta la fatturazione delle prestazioni sanitarie va distinta in alcune casistiche (indicate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n.14-E del 17 giugno 2019).

a) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche i cui dati sono inviati al StS: per il 2019 esse andranno fatturate in modalità cartacea, trasmettendo i relativi dati al StS. Per il 2020 bisogna attendere indicazioni.

b) Le prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura fatturate con un unico documento, configurano a loro volta due ipotesi:
se nella fattura la farmacia non separa l’importo relativo alla spesa sanitaria da quello della spesa non sanitaria (indicando ad esempio l’importo complessivo di € 30 indistintamente per farmaci e integratori», l’intero ammontare del documento va trasmesso al St con la tipologia “altre spese” (codice AA) e la fattura deve essere emessa in formato cartaceo;
se invece la fattura distingue la spesa sanitaria da quella non sanitaria [€ 10 per farmaci e € 20 per integratori], entrambe le spese vanno comunicate al StS ma distintamente e l’unica fattura deve essere comunque e sempre emessa in formato cartaceo;

c) L’emissione di due fatture separate, l’una per spese sanitarie e l’altra per spese non sanitarie: in tal caso, quelle non sanitarie vanno fatturate elettronicamente ma solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente;

d) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata: il divieto di fatturazione elettronica opera, per l’anno 2019, anche in questa eventualità ma la farmacia può emettere sia fattura cartacea che elettronica e tuttavia in questo secondo caso attraverso canali diversi dallo SdI.

e) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al StS: non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, infatti, risultano tenuti all’invio dei dati al StS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti, che del resto sono professionisti sanitari di cui le farmacie tendono sempre più ad avvalersi); anche per loro è in vigore – sempre per il 2019 e con probabile estensione al prossimo anno – l’esplicito divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, ma i detti professionisti sanitari dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo.

Fatture emesse su richiesta di soggetti passivi di Iva
Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere documentate con fatturazione elettronica via SdI. Lo ha precisato a luglio l’Agenzia delle Entrate in risposta un interpello (n. 307 del 24 luglio 2019) su un caso che riguardava le fatture emesse da una società esercente attività sanitaria nei confronti delle compagnie assicurative. In questo caso, l’Agenzia ha precisato che le fatture “in ambito sanitario devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza tuttavia l’indicazione del nome del paziente e/o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile”. L’esperto richiama il dpr n. 633/1972 che “stabilisce l’obbligo di indicare nella fattura natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, non imponendo in alcun modo di riportare l’identificazione espressa e analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome ecc.)” pertanto, conclude, “le parti dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale come voluto dal Garante della privacy), in grado di violare le varie disposizioni in vigore”.