Fonte: www.farmacista33.it

Farmacista nutrizionista, da Afen ribadita la volontà di proseguire collaborazione con la Fofi nelle attività di orientamento e formazione
L’Associazione dei farmacisti esperti in nutrizione (Afen), in occasione del rinnovo della sua Presidenza del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, fa sapere di voler proseguire in collaborazione con la Fofi, le attività di riconoscimento delle competenze e del ruolo di “orientamento e informazione in questo settore della professione farmaceutica”. Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata dal presidente, Pierluigi Pompei, dal vicepresidente Emanuele Veronese e dal presidente del Comitato Scientifico, Ettore Novellino.
“L’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione riunisce i farmacisti in possesso titoli accademici o che abbiano frequentato corsi in ambito nutrizionale e con il rinnovo della sua Presidenza del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, intende proseguire e rinvigorire, in stretta collaborazione con la Fofi, le attività di riconoscimento delle competenze e del ruolo di orientamento e informazione in questo settore della professione farmaceutica.
Il commento ufficiale all’art.15 del Codice Deontologico, presentato in anteprima al III Congresso nazionale Afen dal vicepresidente Fofi, sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri, riconosce formalmente al farmacista l’attività di consulenza, erogata in spazi appositamente adibiti, oltre che nella “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali”, anche nei settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita.
Se la Fofi, in un recente articolo apparso sul sito www.farmaciavituale.it, ribadisce che al farmacista non viene attribuita la possibilità di elaborare diete, il summenzionato commento ufficiale assume rilevanza primaria, perché ne riconosce comunque la legittima competenza nel settore della nutrizione (integratori e prodotti destinati all’alimentazione particolare sono normativamente alimenti, vedi Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 e DM 9 luglio 2012).
Questo atto formale è una implicita conferma nel merito della più volte citata sentenza n.20281/17 del 28.04.2017 della VI Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione, “… l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario…”.

Ribadito quindi che non vi è competenza esclusiva di una professione sanitaria nel settore della nutrizione umana il farmacista rientra a pieno titolo tra quelle titolate, fatti salvi gli opportuni distinguo.
Inoltre, Afen continua a sostenere, senza essere mai stata smentita, che in Italia non esiste la professione del “nutrizionista”, né è stata inserita come nuova figura sanitaria nella “legge 03.2018 detta Lorenzin”. Infatti, stando al parere espresso il 15.12.2009 dal Consiglio Superiore di Sanità sez. II, “il nutrizionista è lo specialista della nutrizione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.) …che orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale…”.
È allora evidente che il farmacista, il quale abbia sostenuto un percorso di formazione accademico nel settore della nutrizione umana, non solo ha tutto il diritto di fregiarsi del titolo di “nutrizionista”, ma è bene che lo faccia, sia per sgombrare il campo da chi ritiene di possedere l’esclusiva della conoscenza in questo settore, sia per sottolineare le particolari competenze acquisite.
Inoltre, la consulenza sanitaria del farmacista, che può anche riguardare il più ampio settore della salute e del benessere, può e deve essere espressa in termini quali-quantitativi, può essere formalizzata per iscritto (non vi sono norme o regolamenti che lo impediscano o lo vietino) e per essa può essere corrisposta una parcella professionale (commento ufficiale Fofi all’art. 15 del Codice Deontologico). Il “farmacista consulente” può anche avvalersi degli opportuni strumenti tecnologici e di autoanalisi, ad esclusivi fini valutativi e non diagnostici, così da rendere più efficace il suo consiglio.
“Il Futuro del Farmacista: Wellness, Nutrizione e Corretti Stili di Vita” è quindi il titolo che abbiamo voluto dare al IV Congresso Nazionale Afen, che si terrà a Rimini il 19 e 20 ottobre c.a. Quattro le sessioni affidate a relatori di fama nazionale ed internazionale con tavole rotonde, dibattiti ed incontri con aziende di settore, con l’obiettivo di offrire conoscenze, idee e spunti per declinare la nostra professione in tutte le sue forme, con particolare riferimento all’attività di consulenza. Già aperte le iscrizioni sul sito www.afen.it.

Infine, l’auspicio di Afen è che, a tutela della salute pubblica e a difesa delle professionalità acquisite, anche nel settore sanitario, possano essere ottenute normative che consentano l’ampliamento delle competenze attraverso percorsi certificati e abilitanti, proposte concrete che saranno oggetto del convegno Afen a FarmacistaPiù 2019, Milano 4-5 ottobre”.