fonte: www.farmacista33.it

L’istituzione del dispensario è giustificata e condizionata, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione di una determinata zona. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario e, per altro verso, risulta confliggente con una logica di pianificazione razionale – quindi capillare e ben distribuita – del servizio, che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali.

Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa venir meno in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito. Il Consiglio di Stato ha già in passato avuto occasione di osservare che il dispensario farmaceutico è suscettibile di essere soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità. Ciò che determina la cessazione del dispensario non è l’istituzione della farmacia in pianta organica, e nemmeno la sua assegnazione in titolarità, ma il fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare. L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve, viceversa, ritenersi atipico ed eccezionale.