Fonte: www.farmacista33.it

Farmacia dei servizi, Tar: nessuna estensione di competenze esclusive di laboratori di analisi Si è concluso con il rigetto da parte del Tar Calabria il ricorso presentato da un gruppo di laboratorio di analisi e l’associazione delle strutture accreditate (Assipa) contro il decreto del commissario ad acta che aveva approvato l’accordo per l’attuazione della Farmacia dei servizi. Secondo i giudici la normativa nazionale in materia offre “al paziente solo la possibilità di scelta tra autoanalizzarsi da solo oppure di rivolgersi alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere materiale” dunque “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori appare essere stata estesa alle farmacie”, tema indicato tra le doglianze dei ricorrenti.

Secondo i ricorrenti, infatti, il decreto (Dca della Regione Calabria, n. 124 11/10/2017) che contempla la possibilità che le farmacie diventino erogatori di prestazioni di analisi di laboratorio e di test cardiologici, “pone concretamente le basi perché la diagnostica specialistica ambulatoriale di laboratorio diventi, sia pure limitatamente ad un numero definito di analisi e test cardiologici, di competenza delle farmacie”, in particolare, ciò, “in assenza di controllo qualitativo, si porrebbe in contrasto con la logica del contenimento della spesa sanitaria in materia di prestazioni ambulatoriali”, verrebbero a mancare “chiare evidenze sulla soddisfazione dei requisiti non solo strutturali ed organizzativi, ma più in generale della qualità dei processi” e infine “verrebbe di fatto istituita una nuova voce di bilancio della sanità, trattandosi di prestazioni che graveranno sul Ssr, senza che si comprenda quale possa essere l’interesse pubblico al riguardo”.
Il Collegio, nella trattazione, ha analizzato la questione richiamando la normativa vigente in materia partendo dal Decreto legislativo n. 502/1992, che prevedeva che le farmacie erogassero, assistenza farmaceutica di cui al Prontuario terapeutico nazionale, prodotti sanitari “nonché ulteriori servizi aggiuntivi”.
A seguire, nel Dpr n. 371/1998 si è stabilito come le Regioni possano avvalersi delle farmacie per qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate per informazione al cittadino, prenotare prestazioni specialistiche (Cup), monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza, attuare l’integrazione della farmacia con le strutture sociosanitarie deputate alla effettuazione dell’assistenza domiciliare. “Più di recente – scrivono ancora i giudici – il D. Lgs. 03/10/2009 n.153 ha introdotto e disciplinato normativamente il concetto di “Farmacia di Servizi” ovvero di tutta quella serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati attraverso le farmacie. Con il D.M. 16 dicembre 2010 si sono individuati limiti e condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza che le farmacie possono svolgere nell’ambito dell’autocontrollo, nonché le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali a ciò destinati ai sensi del D.Lgs. vn.153/2009″. Citato anche il successivo D.m. 8 luglio 2011 che ha regolamentato l’erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento del ticket e il ritiro dei referti. E per finire anche la Legge finanziaria 2018 (art. 1 comma 403 – 406), che “in merito alla farmacia dei servizi, conferma la centralità dell’istituto”.
Con queste premesse, il Collegio condivide quanto affermato dal Commissario ad acta nella sua relazione e cioè che “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori appare essere stata estesa alle farmacie”, e che, inoltre, considerata l’attività concretamente erogabile in farmacia “questa non può costituire una struttura equiparabile o assimilabile, sotto il profilo organizzativo e funzionale, al laboratorio medico”.
Ricorso rigettato anche sul fronte delle spese a carico del Ssr: il Dca n. 124 “non comporta alcuna fonte di spesa, mirando a una politica sanitaria volta alla limitazione della spesa sanitaria regionale, attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione della cittadinanza al bene salute” e comunque in attesa di “ulteriori e specifici accordi per una più puntuale definizione delle modalità operative di erogazione dei servizi”.