Fonte: www.farmacista33.it
Farmaci veterinari, il punto sulla nuova normativa con il presidente dell’Associazione Scientifica Farmacisti Italiani, Maurizio Cini
Con la Rev l’attenzione al farmaco veterinario è aumentata da parte di tutti e c’è, in particolare, un tema che sta destando preoccupazione da parte dei farmacisti, con alcuni che segnalano situazioni non sempre chiare: la possibilità, per il medico veterinario, di consegnare un farmaco della propria scorta al proprietario dell’animale, non solo a seguito dell’inizio della terapia in ambulatorio, ma anche per il proseguimento della terapia al domicilio.
Vale la pena allora fare un punto sulla normativa e sul tema abbiamo sentito Maurizio Cini, presidente Asfi e docente all’Università di Bologna. Tale possibilità è legata alla modifica introdotta dall’articolo 13 della legge Balduzzi (8 novembre 2012, n. 189) al cosiddetto Codice del farmaco veterinario (Dlgs 193/2006), in particolare al comma 3 dell’articolo 84. In precedenza, infatti, era possibile per “il medico veterinario nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta se da lui utilizzate”. Il riferimento era, di fatto, alla confezione di inizio terapia. Con la legge Balduzzi questo riferimento (ndr, se da lui utilizzate) è stato soppresso, rendendo in questo modo possibile la consegna delle confezioni anche se non utilizzate e, di fatto, anche per il proseguimento della terapia. A essere state aggiunte, poi, dalla legge Balduzzi sono anche le modalità di gestione di tali farmaci: “Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”. Diverso è il “caso degli animali destinati alla produzione di alimenti”, per i quali la situazione non è stata modificata: è possibile consegnare solo le confezioni “da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni”.
«Nel momento in cui sono state introdotte queste modifiche», spiega Cini, «non è stata data al tema particolare rilevanza». Oggi, «probabilmente complice la Rev e la maggiore attenzione che si sta dando al settore», la situazione sta emergendo e sta destando preoccupazioni tra i farmacisti, che si interrogano sull’entità del fenomeno.
Se il veterinario può consegnare i farmaci della propria scorta, quali limiti ci sono alla costituzione della “scorta”? «Dalla normativa non molti, di fatto, e anche su questo punto la situazione è andata ammorbidendosi nel corso del tempo». D’altra parte, continua Cini, «c’è di fondo una sorta di ambiguità: nella legge il termine utilizzato è “consegnare”, che rimanda all’atto di mettere in mano al proprietario dell’animale il farmaco. Tuttavia, resta il tema di come il medico veterinario rientri del valore economico del farmaco consegnato al proprietario. Anche con il sistema Rev il veterinario ha la possibilità di acquistare farmaci direttamente dal produttore o dal grossista per la propria scorta, di norma a un prezzo inferiore rispetto al prezzo al pubblico indicato sulla confezione, che è inteso appunto come prezzo massimo. Il veterinario, viene da pensare, potrebbe far rientrare all’interno della fattura relativa alla prestazione effettuata i costi sostenuti, ma viene da chiedersi quale sia la questione fiscale laddove vi sia un eventuale ricarico. Di certo, a ogni modo, non essendo soggetto autorizzato alla vendita di medicinali, non può emettere scontrino dello stesso». Credo», è la conclusione, «che sul tema andrebbe fatta maggiore chiarezza e che sarebbe opportuno un interessamento da parte della categoria».