Fonte: www.farmacista33.it
Il provvedimento di conversione in legge del Dl Crescita che contiene un emendamento che dovrebbe rendere più gestibile la tempistica legata all’invio dei dati, in modo particolare nel semestre iniziale
In merito alla partenza, al primo luglio, dell’obbligo del cosiddetto scontrino elettronico, i riflettori sono puntati sul provvedimento di conversione in legge del Decreto Crescita che contiene un emendamento che dovrebbe rendere più gestibile la tempistica legata all’invio dei dati, in modo particolare nel semestre iniziale. Il dispositivo, che va approvato entro il 29 giugno, ha sulle spalle già un po’ di ritardo rispetto ai piani iniziali: con il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, è entrato ieri in Assemblea (in prima lettura), ma deve fare ancora un passaggio al Senato per l’approvazione definitiva. Diventato una sorta di omnibus e, come sottolineato dalla stampa, ampio contenitore di misure Salva-qualcosa, l’idea che sta prendendo piede è di un voto con fiducia.
Diverse sono le misure introdotte che riguardano l’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri alle Agenzie delle Entrate – che, lo ricordiamo, parte al primo luglio per chi ha un volume d’affari superiore ai 400mila euro, farmacie incluse, e dal primo gennaio per tutti – ma quella verso cui gli occhi sono puntati andrebbe a modificare la finestra tra l’effettuazione dell’operazione e l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche introdotte
Una prima modifica è intesa come permanente e riguarderebbe la fase a regime dell’obbligo: la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri degli esercenti dovrà essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e non più entro le 22.00 di ogni giorno, come inizialmente previsto. Il secondo intervento invece riguarderebbe il primo semestre di applicazione e quindi, per chi ha volume d’affari superiore a 400mila euro, il periodo in questione è tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019, mentre per tutti gli altri il periodo sarà quello da inizio gennaio a fine giugno 2020. In questo semestre, si prevede una moratoria: niente sanzioni, quindi, se la trasmissione dei dati avverrà entro un mese dalla data di effettuazione delle operazioni.
Attenzione: non si tratta di un rinvio dell’obbligo, ma solo della possibilità di disporre di un maggiore tempo tra l’effettuazione di vendita o servizio e l’invio dei dati, nel caso ci fossero difficoltà iniziali.
Riprendiamo un esempio già proposto ai lettori: se il pacchetto di modifiche dovesse essere confermato in via definitiva, nella fase di “moratoria” del primo semestre, «i corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e i servizi effettuate/resi il giorno 20 settembre 2019 potranno essere inviati entro il 20 ottobre 2019 e così di seguito – giorno per giorno – fino al 31 dicembre 2019».

Quali impatti dalle modifiche?
«Entrambe le modifiche» spiega Stefano De Carli, commercialista dello studio Luce di Modena, «non risolvono i problemi di installazione ed applicativi che si stanno verificando in questi giorni: non serve a niente prevedere un invio ritardato quando il registratore non è installato o non si sa come deve essere stampato il documento commerciale. Non si ha più notizie invece della “vera” proroga dell’obbligo di dotarsi dei RT di un mese, di cui si era parlato». Da qui l’invito da parte del commercialista: data «l’impossibilità di procedere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi tramite il sistema tessere sanitaria», continua De Carli, come emerso dall’ultimo incontro con l’Agenzia delle Entrate, in quanto il decreto attuativo «con il quale avrebbero dovuto essere stabilite le specifiche tecniche dei tracciati e la cadenza temporale degli invii al Sistema TS, non vedrà la luce in tempo utile» occorre «dotarsi di un Registratore Telematico attraverso il quale ottemperare all’obbligo».

Credito di imposta per acquisto o conversione
Come si ricorderà, per gestire il passaggio è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta sino a 50 euro in caso di conversione e sino a 250 in caso di acquisto. Una cifra comunque che non sembra molto consistente. Quanto alla conversione, come aveva sottolineato De Carli, «la maggior parte dei “registratori fiscali” può essere convertito in “telematico” se di fabbricazione recente (indicativamente dal 2016 in poi), ma qualora ciò non fosse possibile occorre acquistarne dei nuovi».

Come smaltire il vecchio registratore?
Da De Carli arriva anche una indicazione su come gestire il passaggio a un nuovo registratore: «Nel caso di sostituzione dell’apparecchio, il vecchio misuratore fiscale deve essere ragionevolmente rottamato. Per dare evidenziazione fiscale dello smaltimento, sempre qualora il fornitore non voglia riconoscere un qualche valore all’ apparecchio (ipotesi improbabile, ma nel qual caso dovrà essere emessa una fattura elettronica) è sufficiente compilare un documento di trasporto portante come descrizione “cessione per rottamazione di registratore fiscale obsoleto”». Andrà poi eliminato «il bene dal libro cespiti».