Fonte: www.farmacista33.it

Il criterio di equa distribuzione dei presidi farmaceutici ha come lo scopo fondante l’incremento della accessibilità alla assistenza farmaceutica e deve tener conto del numero di potenziali utentiDistanza tra farmacie, CdS: obiettivo principale resta accesso ad assistenza farmaceutica L’Amministrazione, nell’esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, dispone di ampia discrezionalità, da utilizzare valutando le diverse soluzioni per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della popolazione.


In questa materia, la latitudine del potere discrezionale è tale da imporre al sindacato del giudice amministrativo che sia chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti assunti, di arrestarsi non solo dinanzi a scelte tra di loro equivalenti, ma anche dinanzi a soluzioni opinabili o poco condivisibili, purché non irragionevoli.
Si è affermato nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che il Comune dispone – nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico – dell’ampia discrezionalità propria di tale categoria di atti, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.
In relazione al criterio della equa distribuzione dei presidi farmaceutici sul territorio si deve osservare che lo scopo della previsione normativa di cui alla L. n. 27 del 2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, con il connesso rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la loro sopravvivenza, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica.
Quello che conta, quindi, non è tanto e non solo la distanza massima degli edifici abitati dalla farmacia più vicina, ma il miglioramento dell’accessibilità all’assistenza farmaceutica in generale, che deve tenere conto anche del numero di potenziali utenti su cui può contare la zona di competenza della sede di nuova istituzione.