Fonte: www.farmacista33.it

Il superbonus al 110% è tra le misure varate di recente su cui sono puntati gli occhi di commercialisti, contribuenti e imprese, soprattutto perché si tratta di una «detrazione fiscale maggiorata, finalizzata al miglioramento della resa energetica degli edifici, che tuttavia si può rivelare una fonte di liquidità per imprese e privati». A sottolineare questo aspetto della misura è un articolo di oggi pubblicato su Sedivanews, anche se non mancano le criticità e le zone d’ombra a cui prestare attenzione.

Superbonus: inviare comunicazione su opzione scelta
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, «il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La nuova misura si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso a partire dal 15 ottobre si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione» secondo un modello pubblicato sul sito dell’Agenzia, che è stato di recente modificato.

Cedere il credito a terzi o ottenere sconto in fattura. Gli esempi
Quello del superbonus, si legge nell’articolo di Sedivanews, «è un tema che merita attenzione», in particolare per un aspetto: «il bonus nasce come detrazione fiscale – da spendere, quindi, nella dichiarazione dei redditi del beneficiario – ma si può trasformare in un credito da cedere ad altri soggetti». Questi possono essere i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, quali, per esempio, «le imprese esecutrici dei lavori, a cui può essere ceduto in pagamento del prezzo (attraverso il cosiddetto “sconto in fattura”). Le imprese, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione nel versamento di imposte e/o contributi oppure cederlo esse stesse ad altri soggetti – per esempio i loro fornitori». Il credito poi può essere trasferito anche a «banche e/o di altri intermediari finanziari», tanto che «sono già numerose le banche che hanno offerto la loro disponibilità per l’acquisto», così come «a “privati” come un parente o un amico» e in generale ad altri soggetti quali esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Nel dettaglio, dai commercialisti arriva un esempio: «se i lavori riguardano un immobile su cui grava un mutuo ipotecario e se il proprietario che ha realizzato i lavori è in arretrato con le rate – a causa dell’emergenza sanitaria in corso -, potrebbe offrire alla propria banca il bonus in pagamento delle rate scadute o decidere di cederlo, se svolge un’attività commerciale, in pagamento ai propri fornitori».

Requisiti e vincoli mettono a rischio l’effettivo sconto dal Fisco
Ma, ammoniscono, occorre fare attenzione perché «l’agevolazione è abbastanza complessa e in ogni caso non sempre facilissima da ottenere. A questo riguardo, in particolare, l’ostacolo più complicato da superare parrebbe, almeno al momento, il salto di due classi energetiche che deve necessariamente conseguire dall’intervento». In particolare, riferisce un approfondimento di lunedì sul Corriere Economia, «se si ipotizza un edificio nella classe energetica G, la peggiore, alla quale appartiene quasi la metà degli edifici, un salto di due classi significa fare lavori che abbattano i consumi di almeno il 40%». Ma non è il solo punto critico: una volta «identificate le opere necessarie, e dando per scontato che gli interventi e i materiali rispettino i severi requisiti previsti dalle norme tecniche, bisogna avere la certezza che i lavori rispettino i due limiti di costo previsti dalla normativa»: il «tetto di spesa per unità immobiliare» e il secondo «più insidioso del costo congruo». Il punto, quindi, è che, continua il Corriere Economia, «le condizioni per ottenere il super bonus sono stringenti e non sempre sarà facile rispettarle. Poco male se a priori si viene a sapere che il risultato finale non potrà essere conseguito. Il problema vero si porrà in quei casi in cui, a lavori effettuati, si scopre che lo sconto del Fisco si potrà ottenere solo in parte, chiedendo agevolazioni meno generose (50%), ad esempio perché non si è ottenuto un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure perché insieme ai lavori in condominio si sono fatti interventi all’interno della casa che in realtà non sono agevolabili o non lo sono nella misura piena». In caso di cessione a terzi del credito, a maggior ragione, occorrerà fare attenzione e capire che cosa può succedere in questa seconda casistica.

Gli adempimenti per esercitare la cessione
A ogni modo, per esercitare l’opzione della cessione, si legge sul sito dell’Agenzia, «oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai Caf;
– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.