Fonte: www.pharmaretail.it

L’emergenza Coronavirus ha avuto un forte impatto sull’economia italiana. I Decreti Cura Italia e Liquidità prevedono una serie di provvedimenti per aiutare le imprese e i professionisti, con alcuni strumenti fiscali che potrebbero essere utilizzati anche dai farmacisti e dalle farmacie.

Se ne è parlato in occasione di una diretta Facebook della pagina Cosmofarma Exhibition nell’ambito dell’iniziativa #Quattrochiacchierecon dal titolo “Le principali misure fiscali contenute nei Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio: quali opportunità per la farmacia”, in collaborazione con Utifar.

Credito di imposta e abbuono Irap
«Un primo provvedimento che nasce con lo scopo di contrastare la diffusione del virus è quello del credito di imposta sulla sanificazione dei locali e l’acquisto di dispositivi di sicurezza», ha spiegato Alessandro Muradore, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria. «Il credito è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione o per i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere occhiali di protezione, tute e calzari, prodotti disinfettanti, termoscanner, barriere di plexiglass». Le spese devono essere sostenute nel 2020 con criterio di competenza, con un limite massimo di 100.000 euro per ciascun richiedente e un tetto imposto globalmente di 200 milioni di euro tra tutti i potenziali beneficiari. Se le richieste supereranno tale cifra, l’Agenzia delle entrate determinerà una diversa percentuale dal 60% per ciascun richiedente. Interessante la possibilità di inserire tra le spese di sanificazione anche quelle effettuate dai dipendenti della farmacia: «Per esempio il farmacista potrà individuare le ore impiegate dai propri dipendenti per tali attività e renderle oggetto del credito». Queste disposizioni agevolative sono regolate da provvedimenti attuativi che prevedono la presentazione da parte del soggetto di una specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate tra il 20 luglio e il 7 settembre 2020, con documentazione di spese sostenute e previsioni di spesa fino alla fine dell’anno.

Un secondo provvedimento prevede il credito di imposta per il canone di locazione per uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio. «Il credito di imposta è relativo ai canoni di locazione di marzo, aprile e maggio, e ne può beneficare solo chi ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e inoltre una riduzione del fatturato del 50% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente», ha concluso Muradore. In entrambi i casi il credito di imposta entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto a enti di credito o ad altri soggetti, per esempio fornitori.

Nel decreto Liquidità è compreso anche l’abbuono dell’Irap, che, «pur offrendo un risparmio effettivo, non è una abrogazione dell’imposta, ma va inquadrato in una misura che deroga, per il solo 2020, la norma europea che vieta gli aiuti di Stato. Tale provvedimento mira a prevenire possibili difficoltà nei pagamenti, a causa dell’emergenza Covid-19», ha spiegato Carlo Sanna, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria. Nel concreto non è dovuto il saldo Irap del 2019 e la prima rata relativa al 2020, un acconto stimato su quanto dovuto nel 2019. «Il limite previsto è un abbuono fino a 800.000 euro, che si riferisce al complesso delle misure, compreso il credito di imposta. Per esempio, se un soggetto richiede 100.000 euro di credito di imposta su locazioni, allora può beneficiare di soli 700.000 euro di abbuono Irap», ha concluso Sanna. Ne possono beneficiare tutte le società e i professionisti, a esclusione dei soggetti che hanno ricavato più di 250 milioni di euro, le banche, chi svolge attività finanziaria e assicurativa, le pubbliche amministrazioni, ed anche le società di holding.