Fonte: www.farmacista33.it

Divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione ha regole e scadenze ben precise. Com’è la situazione per i farmacisti e cosa prevede il regolamento di Enpaf?
Il 2 dicembre scorso scadeva il tempo, e molti lavoratori autonomi che percepiscono una pensione Inps hanno presentato la comunicazione all’istituto sui loro redditi 2018 e su quelli che prevedono quest’anno.

Non si tratta di tutti i pensionati che lavorano ma solo di una parte, quella soggetta a trattenute per il cumulo tra redditi da pensione e da lavoro. A volte passa inosservato che il divieto di cumulo tra pensione e reddito, esistente per certe categorie Inps, nell’Enpaf e in altre casse previdenziali private non c’è.
Del resto, anche all’Inps sono interessate solo alcune categorie. Il lavoratore autonomo può mettersi in pensione e continuare il suo lavoro senza trattenute. Le cose cambiano se ci si mette in pensione e si trova altro lavoro. La legislazione è complessa, in ambito Inps l’ultima rivoluzione è stata nel 2009; oggi il divieto di cumulo vale per i pensionati di inabilità, per chi percepisce l’assegno di invalidità e per i pensionati di invalidità (pochi, l’istituto della pensione d’invalidità è “esaurito” da decenni).
Il divieto è assoluto per gli inabili; l’assegno di invalidità subisce trattenuta del 25% se si percepiscono redditi per oltre 4 volte il minimo Inps, e del 50 se sono oltre 5 volte. Altra categoria soggetta a divieto di cumulo è chi va in pensione anticipata, ma solo per il periodo che intercorre tra la decorrenza di questa pensione e il compimento dei 67 anni; l’esodo in età da pensione di vecchiaia dà sempre diritto al cumulo. Chi si è pensionato a quota 100 (62 anni più 38 di contributi, 63 e 37 etc) non può percepire redditi per oltre 5 mila euro annui. Sono soggette a trattenuta Inps anche le pensioni di invalidità liquidate con meno di 40 anni di contributi e quelle a lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a part time. In questi casi, soggetti a comunicazione pena sanzione pari all’importo versato da Inps, la trattenuta – sul 50% della parte di pensione eccedente il minimo Inps per il dipendente e sul 30% per il lavoratore autonomo -è effettuata dal datore di lavoro per il dipendente, dall’Inps per chi lavora in proprio, o all’estero, o aspetta ancora la pensione. Chi scende in politica da pensionato può cumulare l’indennità della carica elettiva, e sono cumulabili indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali, redditi da attività socialmente utili, indennità di giudice di pace, onorario, tributario. I titolari di pensione di reversibilità che riprendono il lavoro tengono tutta la pensione se in famiglia ci sono figli minori studenti o inabili.

Le possibilità per i farmacisti: le regole Enpaf
E in farmacia? «Il regolamento Enpaf – spiega il presidente Enpaf Emilio Croce – non prevede alcun divieto tra la pensione Enpaf, sia diretta che in cumulo, e la presenza di redditi di lavoro autonomo o dipendente. Né l’iscritto è tenuto a fare alcuna comunicazione all’Ente relativa ai redditi da lavoro dipendente o autonomo; del resto, la contribuzione previdenziale Enpaf è forfetaria e non rapportata al reddito dell’iscritto: l’ammontare è fissato annualmente dal Consiglio nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti (Lavoro e Economia). Inoltre, il criterio di liquidazione delle pensioni, sia dirette che in cumulo, è del tipo “a prestazione definita”; è il regolamento a fissare l’entità della futura prestazione in relazione all’entità dei contributi versati a quota intera. Esiste poi un istituto peculiare, il procrastino, che consente di rinviare, a domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico ottenendo un incremento percentuale dell’ammontare di pensione fino ad allora conseguito. La domanda di procrastino va inviata entro il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia, e può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza degli anni di posticipo richiesti».
I farmacisti sono peraltro distinti in due categorie ai fini contributivi: i titolari che versano quota fissa all’Enpaf e i dipendenti che versano ad Inps e quota ridotta ad Enpaf. Nel 2016 la legge 232 ha dato una mano a molti farmacisti consentendo di cumulare contributi maturati in casse previdenziali diverse, ad esempio Inps ed Enpaf. La chance sussiste per periodi assicurativi non coincidenti e si estende al conseguimento della pensione anticipata (e può chiedere il cumulo anche chi ha maturato i diritti per la pensione di vecchiaia in una delle gestioni interessate).