Fonte: www.farmacista33.it

Bonus Babysitter, nel Decreto Rilancio una riformulazione per correggere alcune delle criticità che erano state segnalate – tra queste l’incompatibilità con il congedo parentale Covid. Il punto nella circolare di Inps

Il Bonus Babysitter fa parte delle misure previste già a marzo per andare incontro ai lavoratori nel periodo di chiusura delle scuole dovute al lockdown, ma, nel Decreto Rilancio, ha visto una riformulazione che è andata a correggere alcune delle criticità che erano state segnalate – tra queste, per esempio, l’incompatibilità con il congedo parentale Covid. Con la riscrittura della misura, che ha fissato in 1200 euro il totale complessivo fruibile e lo ha esteso anche a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, tale vincolo è stato, almeno in parte, allentato, ma anche in questa seconda versione permangono alcuni nodi irrisolti e alcune limitazioni all’accesso. A fare il punto è una recente circolare di Inps, che ricapitola le regole anche alla luce delle modifiche normative.

Bonus più alto e utilizzabile anche per i centri estivi
«Il bonus» chiarisce Inps «eÌ incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19». In alternativa a questa misura, «eÌ previsto un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia». In entrambi i casi, «spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020 e in presenza di figli con disabilitaÌ in situazione di gravitaÌ senza limite d’età».

Non risolte le esclusioni della precedente formulazione
Fino a qui le certezze. Facendo riferimento a chi ne può fruire, emergono i nodi già segnalati. Il bonus, si legge ancora, è rivolto a «dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; autonomi iscritti all’Inps; autonomi non iscritti all’Inps», vale a dire iscritti «ad altre casse professionali». E, per quanto riguarda «i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato» – casistiche in cui il bonus complessivo arriva fino a i 2000 euro -, interessa «medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari». Chi opera nella sanità e non è ricompreso in queste categorie, come per esempio i farmacisti ospedalieri, ne resta escluso, mentre per i medici di medicina generale è previsto nei limiti di 1200 euro.

Molti i paletti limitano la fruibilità
Nell’ipotesi in cui, «all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori sarà possibile formulare più domande ma non potrà essere superato l’importo complessivo. Il limite deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato nella prima fase dell’emergenza, sia del congedo cosiddetto Covid eventualmente già richiesto e autorizzato in quella fase». Infatti, permanendo «l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia», se «il nucleo famigliare ha già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), con la possibilità quindi di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti». Ma «nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni il bonus non spetta». Infine, «si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore eÌ a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, Naspi, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata». I bonus possono comunque «spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale».

Modalità di erogazione e fondi: tetto allo stanziamento
Il bonus baby-sitting «viene erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, mentre quello «per i centri estivi è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso le poste». Ma va detto che «lo stanziamento complessivo, per il 2020, è pari a 1.569 milioni di euro – destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e autonomi. Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro. Le domande saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione».