fonte: www.farmacista33.it

Dal recupero dei crediti alla formazione sul campo, dai requisiti per chi svolge attività saltuaria ed è in pensione ai provider. Sono diversi gli ambiti su cui la Commissione nazionale Ecm, nella seduta del 4 febbraio è intervenuta, dando organicità alle regole e fornendo indicazioni interpretative, con una serie di delibere che sono state rese pubbliche ieri. Vale la pena fare un punto.

Recupero crediti: nuova delibera dalla Commissione Ecm
Il quadro emerge all’indomani dell’ultima riunione della Commissione Ecm attraverso una serie di delibere che sono state rese pubbliche ieri e che hanno cercato di dare sistematicità a una materia che è stata particolarmente toccata dall’emergenza sanitaria. Un primo punto su cui si registrano interventi riguarda il tema del recupero dei crediti, cioè la possibilità di ottemperare al debito formativo relativo a trienni passati, utilizzando crediti maturati successivamente. In particolare, nella Delibera relativa alla emergenza Covid si legge che “il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato a fine 2021”. Con la successiva delibera, viene poi specificato che “sul recupero del debito formativo pregresso, non è possibile applicare le riduzioni (par. 1.1, 1 e 2 del Manuale) al professionista che abbia provveduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi che durino fino alla fine di quest’anno”. In merito poi allo spostamento dei crediti “successivamente alla certificazione da parte di Cogeaps, i crediti imputati al recupero dell’obbligo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento”.

Criteri per la formazione sul campo e indicazioni in relazione all’emergenza
Un altro punto di interesse è relativo alla formazione sul campo, su cui è stato espresso un orientamento interpretativo. Come si legge nella nota, La “Formazione sul Campo va svolta in contesti lavorativi qualificati. Si tratta in sostanza di tutte quelle attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente, al quale sono strettamente connesse, e che sono finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza. Considerato, quindi, che la formazione sul campo esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare”, è evidente che non ricade nell’ambito di applicazione della normativa sulle misure di contenimento del Covid-19″. Inoltre, come specificato da alcune circolari del Ministero della salute (23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021) che contengono le “indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori, viene specificato che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata. Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento di formazione sul campo che avvenga nel rispetto delle prescrizioni”.

Nuovo Manuale per i provider e definizione di attività saltuaria
Tra le altre novità, è stata ufficializzata l’approvazione del “Manuale delle verifiche dei provider”, che disciplina le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari circa il rispetto della normativa Ecm da parte dei provider. Inoltre, sono state definiti meglio i criteri relativi alla riduzione dell’obbligo individuale in caso di collaborazione saltuaria per il personale sanitario in pensione.