Fonte: www.farmacista33.it

Da Inail le nuove regole per la sorveglianza sanitaria eccezionale per tutelare i lavoratori dipendenti più a rischio
L’obbligo per il datore di lavoro della tutela dei soggetti più a rischio è stata ribadita in più occasioni – dal Protocollo tra parti sociali e Governo al cosiddetto Decreto Rilancio – ed è un principio che, anche in chiave preventiva, va tenuto in considerazione
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soprattutto per una professione come quella del farmacista di comunità, che è stata collocata dall’Inail in un livello di rischio alto in relazione alla diffusione del Covid-19. Ma quali sono le condizioni per individuare il maggior rischio? Proprio per dare indicazioni e per fornire un supporto alle imprese, in particolare di più piccole dimensioni, dall’Istituto sono state di recente pubblicate regole specifiche per la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Obbligo per tutti i datori di sorveglianza eccezionale per fragili
A prevedere una gestione più stringente per i lavoratori maggiormente esposti a rischio è il cosiddetto Decreto Rilancio – attualmente in fase di conversione in legge -, che introduce un obbligo aggiuntivo in capo a tutti i datori di lavoro, ma il principio è stato sancito anche dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e parti sociali. In sostanza, il Decreto aveva stabilito che «fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati – quindi anche titolari di farmacie o parafarmacie – devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio». In tal caso, «i datori di lavoro che non abbiano il medico competente in quanto non obbligati per l’attività svolta, possono nominarne uno per il periodo emergenziale o richiedere la sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro». In ogni caso, «l’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro».

Per Inail maggiore attenzione a dipendenti over 55
Ma quali sono le condizioni alla base di un rischio maggiore? «I dati epidemiologici» aveva scritto Inail nel Documento tecnico di aprile con cui sono state classificate tutte le attività lavorative sulla base del livello di rischio «mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche), che in caso di comorbilità con l’infezione ne possono in influenzare negativamente la severità e l’esito». In tale «ottica la sorveglianza sanitaria eccezionale» potrebbe essere effettuata sui «lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta». Secondo il Decreto Rilancio, sono maggiormente esposti a rischio contagio lavoratori oltre che «in ragione dell’età» – della quale però non viene specificato un riferimento -, anche per «condizioni di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». Tutte condizioni, anche legate alle cronicità, ribadite da Inail nelle nuove indicazioni, pubblicate ieri sul sito, che fissano appunto le regole e principi della sorveglianza sanitaria eccezionale.

I passaggi operativi per i datori di lavoro
Ma che cosa devono fare, quindi, i datori di lavoro? «L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale» spiega Inail «si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”». All’esito della «visita medica è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio». Dall’Inail viene poi fornito un sostegno alle imprese: «Per i datori di lavoro che non sono tenuti (ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008) alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali. Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85».