fonte: www.farmacista33.it

La normativa vigente in tema di sconti sull’acquisto dei farmaci non è compatibile con la consegna di buoni spesa in farmacia a fronte di presentazione di ricette Ssn: il sistema premiale che si ottiene crea discriminazione tra i clienti e, in particolare, i medicinali prescritti a carico del Ssn non possono essere oggetto di sconto da parte del farmacista, non essendo il relativo costo sostenuto dal cliente. Questa la posizione espressa dal Ministero della Salute in risposta alla segnalazione di un’iniziativa avviata da una catana di farmacie sul territorio nazionale che consiste nella consegna dei buoni spesa da usare in acquisti successivi di parafarmaci o servizi, a fronte di ogni ricetta Ssn. A dare conto dei contenuti della nota n. 85284 del 30 dicembre 2020 è una circolare della Fofi.

Legge vuole evitare consumo errato di farmaci e distinzioni su clientela
Il quadro normativo vigente, ricorda il Ministero, “vieta concorsi e operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci ed impone che l’eventuale sconto praticato dal venditore al dettaglio sia chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti” e non consente di “applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto di farmaci”. La ratio di queste norme è “evitare che pratiche commerciali finalizzate alla ricerca della clientela possano favorire il consumo dei medicinali o realizzare distinzioni, dirette o indirette, immediate o successive, tra clienti sul prezzo dei medicinali”. Il bene farmaco, sottolinea il Dicastero, è “strumento di cura delle malattie” ed è oggetto di “una disciplina speciale che, tra l’altro, mira ad impedire che tale prodotto sia oggetto di pratiche commerciali potenzialmente idonee a causarne un consumo errato o un abuso con effetti nocivi sulla salute”

Farmaci con ricetta Ssn: costo non sostenuto da cliente
Ponendo il divieto su operazioni a premio o concorsi connessi alla vendita di medicinali, il legislatore “ha inteso impedire non solo, in concreto, che l’acquisto del medicinale sia condizionato da fattori diversi da quelli strettamente curativi, ma anche, a priori e più in generale, che il medicinale in quanto tale possa ricadere in meccanismi premiali rientranti sic et simpliciter in logiche concorrenziali e di consumo”. Quindi, va da sé che la disposizione sia applicabile non solo ai farmaci senza obbligo di ricetta ma anche a quelli prescritti dal medico e, nel caso specifico di quelli prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale, non possano essere “oggetto di sconto alcuno da parte del farmacista, non essendo il relativo costo sostenuto dal cliente”. Quindi l’iniziativa segnalata “sembrerebbe non compatibile con le soprarichiamate disposizioni creando di fatto un meccanismo premiale, connesso, in quanto accessorio e indissociabile, alla vendita di medicinali, che determina un vantaggio economico (sconto indiretto) derivante dall’acquisto del medicinale, financo a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui, peraltro, beneficiano non già tutti gli utenti bensì solo coloro che intendano effettuare ulteriori acquisti, sia pure di beni diversi dai farmaci, nella farmacia medesima”. Alla luce di questa posizione la Fofi invita gli Ordini dei farmacisti a intervenire, laddove si realizzino iniziative commerciali analoghe a quella in oggetto “a livello disciplinare, al fine di consentire il rispetto delle norme citate, nonché delle disposizioni del Codice Deontologico del Farmacista”.