Fonte: www.farmacista33.it

Assunzioni, proroga bonus e stretta su contratti a termine. Ecco cosa cambia con legge Dignità Il testo ha tenuto vivo il dibattito politico durante l’estate, tra voci favorevoli e contrarie, ma, in attesa di comprenderne i reali impatti, le novità introdotte dalla Legge Dignità (L. 96/2018), in vigore dal 12 agosto, sono importanti e vale la pena ripercorrerle. A partire dalla proroga del bonus per nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti per gli under 35, che è stato esteso anche al 2019 e 2020, e dalle modifiche alla stretta sui contratti a termine.

Per quanto riguarda il bonus, «l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) eÌ riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile». Il bonus, in assenza dell’intervento, sarebbe stato destinato, negli anni 2019 e 2020, ai soli under 30, mentre con la Legge Dignità andrà a chi «non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo e non è stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato». A ogni modo, spetterà a un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore, stabilire le modalità di fruizione dell’esonero.

Stretta sui contratti a termine Per quanto riguarda la stretta sui contratti a tempo determinato, come si ricorderà, è stato fissato «un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi», invece dei 36 di prima, solo a determinate condizioni: «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria». In assenza di queste condizioni, «il contratto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi». Stessi vincoli anche per i rinnovi: «Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui sopra. In caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni riportate». Ridotto anche il numero di rinnovi possibili, che scende da 5 a 4. E ad ogni rinnovo, scatta un aumento dello 0,5% per i contributi addizionali a carico dell’azienda, anche in regime di somministrazione. Per quanto riguarda invece l’applicazione delle disposizioni previste, nella conversione in legge è stata introdotta una novità: valgono per i «contratti stipulati dall’entrata in vigore del decreto e per i rinnovi e proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

Somministrazione di lavoro Introdotto anche un altro vincolo: «il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro».

Indennità di licenziamento ingiustificato Modificati poi i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità dovuta in caso di offerta di conciliazione (ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 23/2015), prevedendo un importo non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità.