Fonte:www.ilfarmacistaonline.it

La giurisprudenza ha ormai consolidato il concetto che la malattia durante le ferie interrompe il periodo feriale non essendo la malattia compatibile con le finalità delle ferie che sono quelle del recupero psico-fisico delle energie del prestatore di lavoro, dello sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo. Ecco cosa devono fare lavoratori, datori di lavoro e medici fiscali
La fruizione del periodo di ferie annuale da parte del lavoratore, al pari di ogni altro aspetto della vita sociale, è codificato da normative a tutela dei diritti e doveri di ciascuno.

Il primo riferimento in proposito è rappresentato dall’articolo 36 della nostra Costituzione, che configura il periodo di ferie retribuite come un principio irrinunciabile dell’individuo. Tale aspetto è ribadito dall’articolo 2019 del codice civile ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il periodo di astensione annuale dal lavoro è preposto al recupero psico-fisico delle energie del prestatore di lavoro, allo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo.

Qualora nel periodo di ristoro subentri un evento patologico tale da impedire al lavoratore il ristoro cui ha diritto, egli deve rivolgersi ad un medico che, dopo opportuna valutazione clinica, redige un certificato di malattia che verrà inviato al datore di lavoro e all’Ente Previdenziale.

L’effetto sospensivo delle ferie si produce dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto la comunicazione dello stato di malattia del lavoratore. Il riconoscimento a ricevere la corrispondente indennità riguarda esclusivamente i giorni documentati nei modi e nei termini di legge.

In merito, con la sentenza n 284 del 4 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la trasmissione al datore di lavoro di certificazione di malattia durante il periodo feriale e in relazione a giorni compresi in tale periodo valga per il lavoratore quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza da ferie a malattia pur in assenza di una espressa comunicazione scritta od orale .

Nel tempo si sono resi necessari alcun passaggi per giungere all’interpretazione attuale della materia. Il percorso inizia nel 1987 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987 e successiva sentenza n. 297/90, secondo le quali la malattia intervenuta durante le ferie può essere considerata causa di sospensione delle stesse, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 2109 del codice civile nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

In seguito alla sentenza, con la circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, l’Inps ha stabilito che ai fini della corresponsione dell’indennità di malattia sono idonee ad interrompere le ferie le infermità di durata superiore a tre giorni, sempre che abbiano comportato la necessità di ricovero, ovvero siano state tempestivamente ed adeguatamente notificate all’Istituto ed al datore di lavoro, nei modi e nei termini previsti.

Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 1947 del 23.2.1998 definendo le linee guida al riguardo, recepite dall’Inps con la circolare n. 109 del 17 maggio 1999.

Come precisato dalla Corte, il principio dell’effetto sospensivo delle ferie per l’insorgenza di malattia non è assoluto, ma applicabile quando sia accertata l’incompatibilità della malattia con la funzione di riposo, il recupero delle energie psico-fisiche e la ricreazione propri dell’istituto delle ferie.

Dal momento in cui viene interrotto il periodo di ristoro per subentrante malattia, il lavoratore deve adempiere agli obblighi previsti durante la sospensione dal lavoro per malattia:
– sottoporsi a visita medica,
– richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia
– controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato, indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale,
– fornire indicazioni utili alla reperibilità se l’abitazione è difficilmente raggiungibile,
– controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali,
– essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.

Secondo le indicazioni della Cassazione, il datore di lavoro che intenda provare l’inesistenza della malattia o la sua irrilevanza ad interrompere il periodo di ferie, deve richiedere la visita medica di controllo per il proprio dipendente, precisando al momento della richiesta la conversione dell’assenza dal lavoro per ferie ad assenza per malattia.

Qualora la verifica richiesta dal datore non possa avvenire per motivazioni imputabili al lavoratore, viene preclusa la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva del periodo di ristoro.

Nel corso della visita medica di controllo domiciliare, il medico fiscale deve valutare il grado di compromissione delle funzioni che permettono all’individuo il godimento delle ferie, rapportandolo al cosiddetto danno biologico.

Poiché nelle indicazioni della sentenza non è esplicita la percentuale del danno in grado di inibire il ristoro psico-fisico, si può ritenere che il pregiudizio al godimento di esso possa verificarsi sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale, come avviene quando ci si trovi a valutare la incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico (quest’ultima è la valutazione effettuata dal medico di controllo nei controlli sulle assenze dal lavoro per malattia quando il lavoratore sia in costanza di servizio).

Da qui nasce la necessità di separare le due valutazioni, tenendo presente che la finalità dell’istituto delle ferie di fatto prescinde dal solo riconoscimento della incapacità a svolgere il proprio lavoro specifico.

Semplificando, possiamo affermare che l’inabilità assoluta generica provocata da patologie quali stati febbrili di lunga durata, ricoveri ospedalieri, fratture di grosse articolazioni, sia incompatibile con il fine del periodo di riposo.

Nel caso di patologie che determinino una inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico, si possono verificare due circostanze:
– la menomazione, anche se tale da impedire lo svolgimento del lavoro specifico, non influisce sulla corretta fruizione delle ferie e pertanto non ne determina l’interruzione;
– la stessa menomazione funzionale influisce negativamente sul godimento delle ferie ed è perciò idonea ad interromperle.