Fonte: www.retefarmanet.it

Quali responsabilità per il farmacista in caso di errata dispensazione del farmaco?
Ci sembra utile informarti circa i rischi che corre un farmacista nel caso in cui consegni al cliente farmaci non corrispondenti, per qualità e quantità, a quelli indicati sulla ricetta.

Poniamo il caso, ad esempio, che una persona entri in farmacia con una ricetta ed acquisti un farmaco in realtà scaduto oppure consegnatogli con dosaggio differente da quello richiesto.
A cosa va incontro chi lo ha venduto?
Cosa dice il Codice Penale?

L’Art. 445 del Cod. Pen., relativo alla “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica” recita: «Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 103 Euro a 1.032 Euro».
Precisiamo che tra le sostanze medicinali si annoverano tutte quelle con effetti diagnostici, terapeutici, profilattici e/o anestetizzanti, ivi inclusi i prodotti erboristico-cosmetici di natura curativa. Per ordinazioni mediche, invece, si intendono tutte le prescrizioni mediche a sfondo terapeutico.
Il titolare di farmacia è sempre responsabile?

In linea teorica, dunque, la sola dispensazione errata del farmaco è punibile a prescindere dal fatto che dalla sua assunzione possano derivare effetti negativi o letali per la salute dell’individuo.
Se scatta la denuncia, insomma, il farmacista dipendente che ha sbagliato a consegnare il farmaco rischia concretamente di passare guai seri.

Discorso diverso per il suo titolare che rimarrebbe estraneo sul piano penale, a meno che non si riesca a provare un suo coinvolgimento diretto nel processo di vendita. Sul fronte civile, invece, le responsabilità del farmacista titolare esisterebbero, sempre che si registri un danno misurabile e pertanto risarcibile.