Fonte: www.farmacista33.it

Pianta organica: il peso del profilo demografico e del profilo localizzativo In materia di pianificazione ed istituzione di sedi farmaceutiche, il prevalente indirizzo giurisprudenziale è nel senso di ritenere che tale attività involga, sia un profilo quantitativo o demografico connesso alla determinazione del numero di operatori da immettere nel settore in rapporto alla popolazione, aspetto strettamente disciplinato dalla legge – art. 11 D.L. n. 1 del 2012 -, sia un profilo organizzativo e/o localizzativo, nel senso dell’adeguata distribuzione delle sedi farmaceutiche nell’ambito del territorio comunale.

Entrambi i profili, pur essendo concettualmente distinti, sono strettamente legati e sono finalizzati a garantire da un lato, l’accesso alla titolarità di farmacie di un numero, progressivamente, più ampio di operatori, dall’altro, una presenza più capillare e una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Il compito di identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie, spetta ai Comuni, rientrando, pertanto, nella sfera discrezionale loro riservata, lo stabilire la localizzazione più idonea ai fini di una migliore accessibilità e fruibilità del servizio. Il Consiglio di Stato, con tre sentenze omologhe depositate il 6 marzo scorso, ha rigettato altrettanti appelli proposti contro talune pronunce del TAR Veneto.