Fonte: www.farmacista33.it

Le piccole farmacie che si avvalgono soltanto dell’opera di un collaboratore, anche fosse un familiare del titolare, con mansioni puramente esecutive, potrebbero non essere soggette all’Irap, ma «è un po’ troppo presto per cantare vittoria e proporre istanze di rimborso a go-go».
A tornare sul problema, ancora aperto, è il commercialista Stefano Civitareale dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi, per segnalare una sentenza della Cassazione (Sez. VI, Ord. 17.429 del 30/08/2016) che «potrebbe segnare, ma il condizionale è d’obbligo, un altro punto a favore delle piccole imprese, in attesa che il legislatore riscriva in una chiave più trasparente, come è auspicabile, le regole di questo tributo». I giudici hanno richiamato un principio espresso precedentemente dalle Sezioni Unite (n. 9.451 del 10/05/2016) secondo il quale «non scatterebbe il pagamento dell’imposta in caso di utilizzo di un collaboratore che presti la propria opera in via non occasionale, ma sempre esplicando mansioni di natura meramente esecutiva». Secondo le Sezioni Unite questa conclusione, riporta il commercialista, «non vale solo per gli esercenti arti e professioni ma anche per quelle figure “di confine”, come i piccoli commercianti, e il pensiero non può non correre alle tante piccole farmacie, che, pur avendo la “patente” di imprese, assoggettabili per ciò stesso all’Irap senza necessità di ulteriori indagini, condividono con costoro il carattere della prevalenza del lavoro del titolare sugli altri “fattori della produzione”».

Questo principio, secondo la Cassazione, spiega il commercialista, «vale anche se l’unico collaboratore operi in regime di impresa familiare nel quadro dell’art. 230-bis c.c., e dunque l’ordinanza ribalta per questo aspetto la posizione della Corte, ribadita anche ultimamente (Sez. VI, ord. 12.616 del 17/06/2016), secondo la quale invece la presenza di un collaboratore familiare comporterebbe in ogni caso l’assoggettamento al tributo».
Secondo l’esperto, però, «occorre prima attendere il consolidamento di questo nuovo ma inatteso indirizzo», anche perché, aggiunge, «se il collaboratore familiare è un farmacista, le speranze di non pagare l’odiato balzello si riducono probabilmente al lumicino, dato che in tale evenienza sarebbe certo molto complicato considerare le sue mansioni come puramente esecutive». Inoltre, ricorda che per le farmacie si pone la questione non risolta della rilevanza della dimensione e dell’ubicazione dell’immobile: nella gran parte dei casi potrebbe far sì che «anche per il “piccolo farmacista” privo di collaboratori ovvero con un collaboratore (familiare o meno) che esplichi esclusivamente mansioni esecutive, si riscontri quella dotazione di beni strumentali che supera il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e che rappresenta secondo la Suprema Corte uno dei requisiti per l’assoggettamento all’Irap».