Fonte: www.quellichelafarmacia.com

IVA – ACCONTO DI DICEMBRE

Il termine per l’effettuazione del versamento dell’acconto IVA, di cui all’art. 6 della legge 405/1990 scade martedì 27 dicembre. La somma è dovuta a titolo di acconto:

del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali
L’importo dell’acconto può essere determinato utilizzando uno dei seguenti metodi:

secondo il metodo storico, vale a dire calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente, ovvero
secondo il metodo previsionale, vale a dire calcolato sulla base delle previsioni per il periodo di riferimento dell’anno in corso.
Nel caso di acconto dovuto il relativo versamento va effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca convenzionata o presso gli uffici postali abilitati, utilizzando il modello F24 telematico con l’indicazione del codice tributo “6013 – Versamento acconto per IVA mensile” (per i contribuenti mensili) o “6035 – Versamento IVA acconto” (per i contribuenti trimestrali).

L’acconto IVA non deve essere corrisposto se risulta inferiore a € 103,29.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) – SALDO 2016

Dal 1° al 16 dicembre 2016 va effettuato il versamento del saldo dell’imposta municipale unica (IMU) dovuta per l’anno 2016 dai proprietari o dai titolari di altro diritto reale di godimento sui beni immobili, escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze (fatte salve le unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9), nonché i terreni agricoli coltivati ubicati in Comuni situati oltre i 600 metri di altitudine.

L’importo dovuto dev’essere calcolato prendendo come riferimento le aliquote decise dai Comuni. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’acconto è stato calcolato e versato con l’aliquota base dello 0,76 per mille che i Comuni possono aver ritoccato, in aumento o in diminuzione, tra lo 0,46 per mille e l’1,06%.

Il versamento dell’imposta va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero il modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA. Per compilare il modello F24 vanno utilizzati, a seconda dei casi, i seguenti codici tributo:

3912 abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3915 terreni (destinatario lo Stato)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato).
L’imposta può essere versata anche tramite bollettino postale, posto a disposizione gratuitamente da Poste italiane S.p.a. presso tutte i propri uffici, al numero di conto corrente unico a livello nazionale 1008857615, valido per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento IMU”.

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI) – SALDO 2016

Entro venerdì 16 dicembre 2016 va effettuato il versamento della seconda rata per coloro che hanno pagato la prima entro il 16 di giugno o ottobre e per il pagamento dell’unica rata per coloro che risiedono nei comuni che hanno deliberato in materia in ritardo.

Nel primo caso l’importo del saldo sarà lo stesso dell’acconto, mentre nella seconda ipotesi, l’imposta andrà versata applicando l’aliquota deliberata dal Comune per il 2016, qualora il Comune abbia emanato e pubblicato la relativa delibera sul sito del MEF entro lo scorso 28 ottobre 2016. Qualora ciò non sia avvenuto, allora anche per il calcolo del saldo si dovranno considerare le aliquote deliberate per il 2015.

Pertanto, se il Comune non ha deliberato (o avendo deliberato ha lasciato invariato le aliquote rispetto al 2015), il saldo TASI sarà pari al restante 50% dell’importo complessivo calcolato a giugno in sede di acconto. Qualora, invece, il Comune avesse deliberato nuove aliquote 2016, occorrerà procedere al ricalcolo complessivo dell’imposta dovuta sulla base delle nuove aliquote e versare il conguaglio (cioè la differenza tra quanto calcolato complessivamente con le nuove aliquote e l’acconto già versato).

Si ricorda che sono assoggettati al tributo tutti gli immobili, ad eccezione, a partire dal corrente anno 2016, delle abitazioni principali e delle loro pertinenze.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3958 per l’abitazione principale e pertinenze, 3961 per gli altri fabbricati, 3959 per i fabbricati rurali, 3960 per le aree edificabili.