Fonte: www.quellichelafarmacia.com

E’ stato pubblicato il testo del disegno di legge “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista” presentato lo scorso 1° marzo dai Senatori Luigi D’Ambrosio Lettieri e Andrea Mandelli, vicepresidente e presidente della FOFI. Un atto che mira “ad allargare e aggiornare il perimetro al cui interno possono trovare sbocco le competenze e il patrimonio dei saperi del farmacista. Competenze e saperi acquisiti nel corso di studi, ma anche nella formazione post laurea, e che vanno valorizzati per offrire una risposta maggiore e migliore ai bisogni di salute del cittadino e alla governance del sistema, in primo luogo attraverso l’implementazione dei servizi cognitivi all’interno di una farmacia intesa come presidio sanitario polifunzionale” dice Luigi D’Ambrosio Lettieri. “La nostra è una professione antica che molto ha dato alla tutela della salute in Italia, ma che per continuare a dare un contributo all’altezza dei tempi richiede un’azione di svecchiamento e chiarimento degli ambiti e delle modalità di intervento del farmacista, anche come risposta alle evidenti difficoltà sul piano occupazionale” dice Andrea Mandelli.

E così, accanto a indicazioni quali l’obbligatorietà della presenza del farmacista in strutture quali le case di cura, i Sert o gli istituti penitenziari, ce ne sono altre che mirano a includere nell’attività del farmacista l’esecuzione e la refertazione di analisi chimiche, chimico cliniche e bromatologiche o l’attività in campo nutrizionale, oltre alle attività di pharmaceutical care, a cominciare dal supporto all’aderenza alle terapie farmacologiche. Un’azione di riforma, dunque, che però, sottolinea D’Ambrosio Lettieri, “non può prescindere da una diversa e più stretta regolazione dell’accesso ai corsi di laurea, e a una programmazione aderente alle necessità del servizio farmaceutico e del sistema salute nel suo complesso”. Questo provvedimento, concludono i due senatori proponenti, rappresenta il “testo base” di un disegno di legge che, nel corso dell’iter legislativo, potrà essere integrato con le proposte che emergeranno nel corso di confronti e approfondimenti che la Federazione promuoverà a partire dall’imminente congresso nazionale FarmacistaPiù che si aprirà a Milano il prossimo 17 marzo.

Appendice Sintesi delle disposizioni del disegno di legge.

L’articolo 1, al fine di introdurre a livello normativo una definizione uniforme delle attività professionali, chiarisce che sono tali le attività per le quali la legge prevede l’iscrizione all’albo, nonché quelle svolte dal farmacista per le quali la legge prevede il possesso della laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia farmaceutiche e comunque tutte quelle riconducibili al D. Lgs. n. 258/1991, nonché al D.Lgs. n. 206/2007. La disposizione precisa, inoltre, che nei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, il requisito dell’iscrizione all’albo deve essere posseduto al momento dell’accettazione della sede e la mancata iscrizione all’albo non preclude la partecipazione al concorso e la valutazione del titolo quanto l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio dell’attività espletata. Il medesimo articolo intende inoltre porre fine all’ingiustificata disparità di trattamento determinatasi tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, riconoscendo anche per gli specializzandi farmacisti il diritto alla corresponsione del relativo trattamento economico. Inoltre, è previsto che l’iscrizione all’albo dei farmacisti sia consentita anche ai pubblici dipendenti, ferma restando la facoltà di esercitare la professione secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

L’articolo 2 prevede la possibilità per i farmacisti di effettuare analisi chimiche, chimico-cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e sottoscrizione dei relativi referti. La medesima disposizione prevede, inoltre, la possibilità per i farmacisti di elaborare diete salutari e non terapeutiche, nonché di curare l’ attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del servizio di farmacia presso le case di cura private e le residenze socio-sanitarie e assistenziali.

L’articolo 4 prevede la presenza di un farmacista presso i Servizi per le tossicodipendenze (SERT) istituiti nelle aziende sanitarie locali, con il compito di curare l’assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

L’articolo 5 prevede l’istituzione del servizio farmaceutico negli istituti penitenziari.

L’articolo 6 prevede, altresì, la presenza di dispensari farmaceutici presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le aree di servizio autostradali, quando in pianta organica non sia prevista una sede farmaceutica e qualora non vi siano i presupposti per l’istituzione delle farmacie suppletive ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. b), del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012.

L’articolo 7 stabilisce, invece, che le navi di crociera ed i treni a lunga percorrenza siano dotati di un medico e di un farmacista per garantire l’assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Gli articoli 8 e 9 sono finalizzati a valorizzare il ruolo del farmacista nella prevenzione e nella risoluzione delle problematiche connesse agli errori in terapia, al rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti.

L’articolo 10, in attuazione di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 17 emanata dal Ministero della Salute nel 2014, disciplina il ruolo del farmacista nei processi di “ricognizione” e “riconciliazione farmacologica” al fine di garantire l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti e, allo stesso tempo, l’ottimizzazione delle risorse economiche, contribuendo ad eliminare sprechi e inefficienze.

Al fine di garantire la concreta operatività del dossier farmaceutico, il disegno di legge, all’articolo 11, precisa che il farmacista, soggetto abilitato alla consultazione e alimentazione del FSE, ha accesso anche ai dati clinici del paziente; la disposizione demanda, quindi, ad un apposito decreto la modifica del disciplinare tecnico di cui al DPCM 178/2015 e la ridefinizione del ruolo e delle operazioni di accesso del farmacista.

L’articolo 12 prevede, inoltre, la promozione dell’aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità, secondo le linee guida da emanarsi con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

L’articolo 13 modifica l’art. art. 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) in base al quale l’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci. Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale su tale materia, secondo la quale il sopra richiamato art. 102 vieta esclusivamente il cumulo soggettivo e non anche quello oggettivo, il ddl introduce una modifica al suddetto art. 102, in base alla quale il divieto di cumulo, sia oggettivo che soggettivo, riguarda esclusivamente le professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali e l’esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

L’articolo 14 ridefinisce le classi di insegnamento alle quali possano essere ammessi i laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica indipendentemente dall’ordinamento accademico del relativo corso di studi. L’obiettivo della citata previsione è quello di ampliare le classi di insegnamento a cui possono accedere i laureati in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, nonché rimuovere la discriminazione esistente tra i laureati con il nuovo ordinamento rispetto ai laureati con il vecchio ordinamento universitario.

L’articolo 15 contiene una disposizione finalizzata ad introdurre, a livello nazionale, l’accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, analogamente a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura. I dati riferiti alla professione di farmacista sono, infatti, piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro.