Fonte: www.quellichelafarmacia.com

Il Ministero della Salute ha recentemente reso disponibile sul proprio sito internet un documento recante “Aggiornamento delle linee guida all’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione” che si trasmette per opportuna conoscenza (allegato n.1). A differenza del precedente documento del 2010 (cfr. circolare citata tri precedenti) che si riferiva alla pubblicità per diverse categorie di prodotti, ossia, medicinali di automedicazione, dispositivi medici, presidi medico chirurgici e medicinali veterinari, l’odierno aggiornamento delle linee guida si riferisce unicamente ai medicinali di automedicazione.
Con riferimento a tale categoria di farmaci, le linee guida forniscono indicazioni in merito alla possibilità di inviare messaggi pubblicitari non solo attraverso diverse tipologie di siti internet comunque riferibili alle aziende, ma anche tramite siti internet non di proprietà aziendale a condizione che tali annunci pubblicitari abbiano ottenuto una preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute.
Di rilevante attualità, per l’uso sempre più massiccio da parte degli operatori oltre che dalla popolazione in generale, è l’attenzione dedicata dalle linee guida ai limiti di utilizzo dei “social network” per l’invio di pubblicità, distinguendo Twitter e Instagram, ove è vietata qualsiasi pubblicità, da Facebook, ove è consentita, previa autorizzazione del Ministero, solo nel preciso rispetto di determinati requisiti e condizioni.
Anche la piattaforma di Youtube è utilizzabile per l’invio di messaggi pubblicitari, a condizione che questi abbiano ottenuto preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute e siano disattivate le funzionalità di interattività (mi piace, condividi, commenta).

Vengono quindi disciplinate le condizioni di utilizzo di messaggi pubblicitari autorizzati, tramite mail, sms, mms, nonché mediante link attivabili (es. banners). In particolare, per quanto concerne l’impiego di Mail e MMS, l’utilizzo è consentito, esclusivamente previo consenso del consumatore, il quale resta anche libero di revocarlo in qualunque momento oltre a chiedere la cancellazione dei propri dati. Per quanto concerne l’impiego di SMS, fermo restando il consenso del consumatore, l’utilizzo del messaggio autorizzato è consentito se nel limite di un singolo sms (160 caratteri) sono presenti anche i contenuti minimi previsti dalla legge.

Per quanto concerne la comunicazione rivolta agli operatori sanitari, tra i quali rientrano farmacisti e medici, le linee guida confermano l’esigenza che l’accesso rimanga riservato ai professionisti anche quando viene diffusa tramite internet.
E’ pertanto necessario che le aziende prevedano l’istituzione di aree criptate, con accesso tramite password e, anche nell’ambito dei siti di libero accesso al grande pubblico, i link verso aree destinate all’informazione degli operatori sanitari debbono, comunque, fungere da barriera d’accesso, per coloro che non si configurano come tali.