Fonte: www.quellichelafarmacia.com

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n, 152/E del 15 dicembre 2017, ha chiarito alcuni aspetti dell’iper ammortamento soffermandosi, in particolare, sulla determinazione del costo degli investimenti agevolabili e sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa.

Determinazione del costo degli investimenti agevolabili

Per la quantificazione del costo rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dal TUIR e, ai fini della concreta individuazione dei predetti oneri, va fatto riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.

Viene precisato, richiamando la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, che le “costruzioni” non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame. Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene pertanto che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

L’Agenzia ha altresì precisato che non assume rilevanza nemmeno il costo della perizia giurata (ovvero dell’attestazione di conformità) in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili.

Per quanto concerne il trattamento delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, nel documento di prassi è stato specificato che possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa (nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale) gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo. In primo luogo, viene precisato che ai fini della disciplina relativa all’iper ammortamento assumono rilevanza soltanto gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016 (di Bilancio 2017).

A tal proposito, l’Agenzia ritiene che possa essere individuato un limite quantitativo forfetario utile entro cui può ritenersi verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene costituiscano “normale dotazione” del bene medesimo. L’Agenzia, richiamando il MISE, ha determinato tale limite forfetario in ragione del 5% del costo del bene principale che rileva agli effetti dell’iper ammortamento. Nei limiti di questo importo, quindi, si può presumere che le dotazioni siano accessorie, fatta salva la necessità che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti e debitamente documentati. L’impresa ha, però, la facoltà di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori anche per l’importo che eccede il limite suddetto (in tale ipotesi il contribuente deve dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione).

Termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa

Sul versante procedurale le questioni sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguardano gli adempimenti documentali espressamente richiesti per poter beneficiare dell’iper ammortamento.

Su questi aspetti, l’Amministrazione innanzitutto rinvia alla circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017, con la quale il MISE ha fornito chiarimenti sulla natura, sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata o degli altri documenti previsti dalla legge.

L’Amministrazione innanzitutto si sofferma sul rispetto del termine di acquisizione della perizia giurata, ricordando che le disposizioni in materia di iper ammortamento prevedono che per poter beneficiare dell’agevolazione le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Gli adempimenti documentali, come sottolineato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.

Qualora l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, potrebbero sorgere alcune difficoltà per il rispetto di tale termine, ad esempio laddove l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano verso la fine dell’anno. A tal proposito, l’Agenzia ha messo in evidenza che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione (attraverso la consegna all’impresa di una perizia asseverata), il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017. Peraltro, la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa deve risultare da un atto avente data certa (ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata).