Gli sconti praticati sui Sop-Otc che farmacie e parafarmacie venderanno online devono essere gli stessi offerti nel punto vendita reale. E’ una delle indicazioni che arrivano dalla circolare diffusa ieri dal dicastero della Salute per fornire chiarimenti e istruzioni sull’e-commerce dei “senza ricetta”. Un intervento che suggella 48 ore di “iperattivismo” ministeriale in tema di farmaci online: lunedì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le specifiche del logo identificativo per le “web pharmacy”; ieri, in concomitanza con la circolare, l’apertura nel portale del Ministero dell’area dedicata dove trovare istruzioni e modulistica per richiedere l’invio del bollino.

Chiare le indicazioni sulla procedura da seguire: prima di rivolgersi al dicastero, la farmacia che vuole fare e-commerce su Sop e Otc deve prima richiedere alla propria Regione o Provincia autonoma l’autorizzazione alla vendita online. E qui sorgono gli interrogativi: l’ufficio cui inviare materialmente la domanda dovrebbe essere individuato dalla Regione stessa con proprio provvedimento, ma al momento risulterebbero soltanto un paio le amministrazioni che hanno già provveduto; è probabile che la circolare diffusa ieri dal Ministero convincerà altre Regioni a mettersi velocemente in moto, ma c’è il rischio che non dappertutto si procederà con la stessa solerzia.

Sarebbe un bel problema, perché dal tenore delle istruzioni ministeriali sembra che senza autorizzazione regionale il logo non verrà concesso, e senza logo e link del sito all’elenco web del Ministero (dove verranno registrate le farmacie online autorizzate) non si potrà neanche cominciare a fare e-commerce sui farmaci. Lo scrive a chiare lettere la circolare della Salute, che all’ultimo paragrafo si porta persino avanti e anticipa le regole principali cui dovranno attenersi le farmacie nelle vendite online: come già detto, per cominciare, niente sconti “speciali” soltanto sul web; nelle pagine commerciali del sito, poi, si potranno pubblicare foto dei medicinali, nel loro confezionamento primario o secondario, e potranno anche essere riportate, ma solo integralmente, indicazioni e avvertenze autorizzate. Assolutamente vietati, invece, immagini e testi provenienti dalla comunicazione pubblicitaria dei prodotti.
Fonte: www.federfarma.it- 27 gennaio 2016