Fonte: www.farmacista33.it

Familiari in farmacia, Cassazione interviene su obblighi contributivi Inps Nel dicembre 2007 l’Inps notificava al titolare di una farmacia un verbale di accertamento con la richiesta di pagamento di contributi relativi alla posizione di familiari quali coadiutori nella conduzione della struttura per i quali riteneva sussistere l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti. Il tribunale accoglieva l’opposizione relativamente ad una sola posizione ferma restando l’altra. La sentenza veniva confermata in appello. La Corte di Cassazione chiamata a decidere in via definitiva, nel rigettare il ricorso proposto dal titolare, ha evidenziato che la qualificazione della farmacia come impresa commerciale non esclude la altrettanto indubbia natura di “professione liberale” dell’attività del farmacista, per il quale è prevista un’apposita assicurazione, con la conseguente esclusione dello stesso dall’assicurazione commercianti.

Tale esclusione è coerente con la finalità di evitare duplicazioni di assicurazione, finalità che non si riscontra riguardo agli eventuali coadiutori familiari non farmacisti, rispetto ai quali, al contrario, l’esclusione dell’assicurazione nonostante la loro partecipazione all’attività di un’impresa commerciale rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia di un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori. La L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, estendendo “ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente”, l’assicurazione obbligatoria i.v.s. degli esercenti piccole imprese commerciali…” (L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1) prevede l’obbligo dell’iscrizione a carico dei coadiutori familiari, e ciò indipendentemente dal fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall’assicurazione.