Fonte: IlFarmacistaonline.it| 21 luglio 2016
Dopo il Tar, per la Lombardia arriva la bocciatura del Consiglio di Stato. Per i giudici “la determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata” e “realizza una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute”. LA SENTENZA
21 LUG – E’ illegittimo far pagare agli assistiti le spese per la fecondazione eterologa. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha respinto così l’appello della Regione Lombardia e confermanto la precedente decisione del Tar contro due delibere della Giunta regionale: quella datata 12 settembre 2014 che ha stabilito che la procreazione medica assistita eterologa fosse a carico degli assistiti, e quella del 7 novembre 2014 che ha fissato le tariffe a carico degli utenti, comprese tra i 1.500 e i 4.000 euro, in base alla complessità dell’intervento.

Per il Consiglio di Stato, infatti, “la determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata” e “realizza una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute”.

Per i giudici, inoltre, “la circostanza che determinate prestazioni sanitarie non siano state inserite nei livelli essenziali di assistenza, pur rappresentando un limite fissato alle Regioni (art. 117, comma secondo, lett. m, Cost.) e connesso alla salute intesa quale diritto finanziariamente condizionato, non può costituire ragione sufficiente, in sé sola, a negare del tutto prestazioni essenziali per la salute degli assistiti, né può incidere sul nucleo irriducibile ed essenziale del diritto alla salute, poiché l’ingiustificato diverso trattamento delle coppie affette da una patologia, in base alla capacità economica delle stesse, “assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale”, come scriveva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, n. 162.

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“La Regione – osserva il Consiglio di Stato – ha il potere di fissare limiti e condizioni all’esercizio di questo diritto, nell’esercizio di una ampia discrezionalità, e anche quello di riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai Lea, ma la distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una ragione giuridicamente rilevante, integra un’inammissibile disparità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e, quindi, una discriminazione che, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost”.

Per i giudici, inoltre, la Regione Lombardia, in quanto non sottoposta a piano di rientro, “può esercitare il potere organizzativo in materia sanitaria, anche individuando prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli essenziali di assistenza e selezionando categorie destinatarie delle medesime prestazioni aggiuntive, ma non può all’interno della categoria così individuata operare distinzioni che si pongano in contrasto con il principio di eguaglianza (nella specie, poiché la Regione ha posto a carico del Servizio Sanitario Regionale, sia pure con il pagamento di un ticket, le prestazioni di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, l’aver posto a carico delle coppie i costi di quella di tipo eterologo comporta l’illegittimità della scelta regionale in ragione della equiparazione tra le due tecniche disposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014)”.

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