Per trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica i dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici privi di “porta di comunicazione”, obbligo a partire dal 1° gennaio 2018, la farmacia deve dotarsi di App per dispositivi mobili (smartphone o tablet, meglio se dedicati a questo uso) che va configurata associandola alla partita Iva del titolare di farmacia e alle vending machine per poi inserirvi manualmente i ricavi realizzati tramite tali apparecchi. È quanto ricorda Federfarma ai propri associati in una nota che intende dare chiarimenti ai «numerosi quesiti pervenuti» in merito alle modalità di invio dei dati, alla periodicità, e al censimento delle vending machine.

In particolare, chiarisce il sindacato, chi possiede questo tipo di distributore automatico può «comunicare in qualsiasi momento, anche successivamente alla data del 31 dicembre 2017,all’Agenzia delle Entrate e comunque prima di procedere alla prima trasmissione dei dati, la matricola identificativa dei “sistemi master”, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una “porta di comunicazione”, nonché le altre informazioni utili, volte a consentirne il censimento a livello territoriale e la conseguente generazione del QRCODE, che identifica l’apparecchio». Tale operazione si può eseguire attraverso il portale dell’Agenzia (usando le credenziali di Entratel) o delegando il proprio consulente fiscale. Si precisa che l’acquisizione dei dati, da ora, avviene manualmente e che «è responsabilità del gestore o dell’Addetto al rifornimento imputare – mediante apposito software reperibile sul libero mercato – i dati dei corrispettivi rilevati manualmente dalla vending machine sul Dispositivo mobile». L’invio dei dati giornalieri dei corrispettivi deve avvenire «entro un intervallo di 60 giorni», quindi «i dati dei ricavi realizzati tramite lavending machine il primo gennaio devono essere inviati entro il primo marzo». Federfarma, per il tramite di Promofarma, «presumibilmente entro la prima decade di febbraio, metterà a disposizione delle farmacie interessate un servizio, in abbonamento triennale e con il pagamento di un canone annuo di 40 euro più IVA, per consentire loro di trasmettere tali dati».

Sono escluse da questa modalità di gestione apparecchi che «non rientrano nella definizione generale di distributore automatico (si pensi, ad esempio, ai distributori meccanici, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica)»; quelli che, pur rientrando nella definizione tecnica, «non erogano beni o servizi ma rilasciano solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo». Non vi rientrano «le biglietterie automatiche per il trasporto nonché le attività riconducibili al medesimo alveo (ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass); infatti, tali apparecchiature non sono distributori automatici né di beni né di servizi, bensì “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta); le biglietterie per la sosta regolamentata; i distributori automatici mediante i quali vengono effettuate operazioni ricadenti nell’alveo del regime IVA cd. «monofase» tra cui le cessioni di tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli». Ciò significa che qualsiasi apparecchio automatizzato dotato delle caratteristiche previste dai provvedimenti, sia che venda beni, sia che eroghi servizi al consumatore finale su richiesta dell’utente previo pagamento di un corrispettivo(come nel caso della bilancia pesa persone o dell’apparecchio di misurazione della pressione), deve essere censito ai fini dei successivi adempimenti». Infine, se la prestazione è resa a titolo gratuito, ovvero la vending machine non funzioni a moneta, bensì a gettone ed il corrispettivo venga quindi incassato direttamente, con emissione di regolare scontrino fiscale all’utilizzatore, gli adempimenti in questione non si rendono conseguentemente necessari.