Fonte: www.farmacista33.it

Croce verde illuminata. Pareri a confronto su accensione h24 Esiste un dibattito su come debba essere gestita l’accensione della croce luminosa affissa all’esterno dei locali di ciascuna farmacia cioè se vada tenuta accesa h24 a prescindere dall’apertura della farmacia, oppure solo durante gli orari di apertura e di svolgimento del turno di reperibilità. Recentemente sono stati espressi due pareri in merito diametralmente opposti con riferimento all’art. 9, comma 2, della legge del Lazio n. 26/2002 (“All’esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa”).

Secondo il commercialista Stefano Civitareale dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi – SedivaNews la norma prescrive di «affiggere non semplicemente un’insegna a forma di croce ma una croce luminosa (e non soltanto illuminabile o illuminata), insomma qualcosa che brilli, in quanto tale, di luce propria» e aggiunge che l’obbligo di mantenerla sempre accesa «sembra trovare implicita conferma nell’art. 5, del D.lgs. 153/2009» laddove dice che “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”. Secondo Civitareale, dunque, la norma «conferma che quello della farmacia è un servizio pubblico che in astratto viene svolto anche quando l’esercizio è chiuso – non fosse altro per segnalarne la presenza e/o per l’esposizione obbligatoria dei turni di guardia farmaceutica – e pertanto l’obbligo di identificazione di tale servizio nei confronti dei cittadini probabilmente non può conoscere soluzioni di continuità, così come la luce della sua croce».

A conclusioni diverse arriva l’avvocato Francesco Cavallaro, dello Studio Legale Cavallaro Duchi Lombardo -Osservatorio IUsfarma, che propone alcune precisazioni sulla gestione del cartello indicante le farmacie di turno più vicine che, secondo il comma 1 dell’art. 9 deve essere «facilmente leggibile “anche di notte”, e perciò illuminato nelle ore notturne». Ma tale precisazione non è aggiunta «al comma 2, a proposito della croce luminosa, la quale costituisce per gli utenti un richiamo quando è illuminata, ma risulta frustrante se individua una farmacia fuori servizio». Cavallaro ricorda che ogni Regione può normare l’illuminazione delle insegne, e suggerisce «un confronto dell’art. 96 della legge della Lombardia n. 33/2009» quale contributo a un chiarimento: «Il comma 1 della norma si riferisce al cartello indicante le farmacie di turno più vicine, e prescrive che deve essere illuminato “dal tramonto all’alba”; il comma 2 dispone che l’insegna a croce delle farmacie di turno debba essere illuminata “nelle ore serali e notturne”. Tale precisazione non impedisce che la croce venga accesa anche dalle farmacie in normale servizio, ma è chiaro che l’accensione mira a facilitare l’utenza indicando le farmacie alle quali si può concretamente rivolgere per soddisfare le sue esigenze, e non per indicare l’esistenza di un presidio sanitario inattivo».