Fonte: www.ilfarmacistaonline.it

I giudici in un caso sollevato nel Regno Unito. “Il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento Ue cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe compromessa se fosse possibile eludere i divieti effettuando le sperimentazioni in paesi terzi”. LA SENTENZA “Può essere vietata l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici, alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione”.

Così la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito ad un caso sollevato nel Regno Unito da un’associazione di categoria (Effci) che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea.
Per i giudici “il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi”.

Il caso. “La « European Federation for Cosmetic Ingredients » (in proseguo: l’«EFfCI») è un’associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea”. Si legge nella nota stampa della Curia.

“Tre membri di tale associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone. L’EFfCI ha adito il giudice britannico al fine di accertare se le tre società interessate fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a siffatte sperimentazioni animali. Il regolamento sui prodotti cosmetici1 vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale, allo scopo di conformarsi alle disposizioni di detto regolamento. Secondo una di tali disposizioni, il prodotto cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa sul prodotto. L’EFfCI fa valere che quando le sperimentazioni animali sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle normative di paesi terzi il regolamento non viene violato. Investita di detta controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) Divisione del Queen’s Bench (Sezione per questioni di diritto amministrativo), Regno Unito], interroga la Corte in merito a tale questione”.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ha esaminato se i termini “allo scopo di conformarsi alle disposizioni del (…) regolamento” possano riferirsi a sperimentazioni animali quali quelle effettuate nella presente causa.

Prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento, la Corte ha considerato che esso “persegue l’obiettivo di determinare le condizioni di accesso al mercato dell’Unione per i prodotti cosmetici e di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, vegliando al contempo sul benessere degli animali attraverso il divieto delle sperimentazioni animali. L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale”.

A tal proposito, la Corte ha constatato “che solo i risultati delle sperimentazioni animali invocati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico possono essere considerati attinenti a sperimentazioni effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento. Irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste al fine di permettere la