Fonte: www.farmacista33.it

Concorso, su punteggio ruralità prevale lettura storica delle norme e ratio Crescitalia La sentenza del Tar di Palermo (n.1560/2017) che ha giudicato infondato il ricorso per il concorso straordinario di due farmacisti «sul mancato riconoscimento del punteggio per la cosiddetta ruralità anche oltre il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all’esercizio professionale (35 punti)» è un «colpo di spugna» rispetto a quanto affermato da Consiglio di stato (s. n. 5667 del 2015) che aveva ammesso la possibilità di superarlo, e, nel rispetto della ratio della legge 27/2012, di istituzione del concorso straordinario, ispirata a principi di uniformità su tutto il territorio nazionale e di meritocrazia, potrebbe rappresentare una guida per gli altri Tar investiti della questione.
A fare la riflessione Luisa Pullara, avvocato che ha seguito la vicenda a Palermo, Catanzaro e Cagliari: «Tra le regioni impegnate su questo argomento, la Sicilia è la prima ad essere arrivata a una sentenza di merito che, di fatto, ha ripreso le nostre difese e ha ribaltato la sentenza del Consiglio di stato n. 5667 del 2015. Nel ripercorrere tutto il sistema normativo, dal ’68 a oggi, è stato messo in luce che, fino al 2015, l’interpretazione dell’articolo 9 della legge 221/68, sulla maggiorazione a favore dei rurali, è sempre avvenuta, in maniera uniforme e costante, nel rispetto di un tetto massimo, che, prima, in base alla legge 475/68, era di 6,5 punti per commissario, e con il Dpcm 298/94 è diventata complessivamente di 35 punti (7 a commissario). Quello che abbiamo sostenuto, e su cui il Tar ci ha dato ragione, è che il legislatore non ha mai voluto concepire l’articolo 9 in questione in disarmonia con il resto delle norme, anche perché occorre considerare che quella legge è stata scritta contemporaneamente alla legge 475/68, a distanza di 25 giorni. Il legislatore cioè non può aver voluto dire cose diverse». Con la sentenza del Tar di Palermo, «viene quindi riconfermato il senso storicamente riconosciuto dell’articolo 9 e ribaltato quanto affermato dal Consiglio di Stato che, trattandosi di legge speciale, ritiene possibile la deroga». C’è poi un’altra considerazione: «In questo concorso, per il suo carattere straordinario, sarebbe ancora più ingiusto ammettere uno sforamento del tetto perché, non essendoci il filtro degli esami, questa ipotesi implicherebbe che il principio di meritocrazia, proprio dei concorsi pubblici, verrebbe vanificato».
Va poi detto che «la sentenza del Consiglio di Stato, era carente di motivazioni, anche perché, va ricordato, che non si era costituito nessun controinteressato. Oggi, nei vari Tar investiti dell’argomento, c’è stata la costituzione in massa dei controinteressati, i quali hanno potuto approfondire nel merito». Se è vero che il Consiglio di Stato è un riferimento nella giurisprudenza, a maggior ragione va rilevato che «in tutte le occasioni in cui è stato investito di questioni in ordine a questo concorso straordinario, si è sempre espresso garantendo tutto quello che il legislatore ha voluto concepire con la legge 27. Tanto è vero che meno di un mese fa, in merito all’ordinanza del Tar Catanzaro, che aveva concesso la sospensiva in favore dei farmacisti rurali, il Cds, sebbene a distanza di soli 25 giorni dall’udienza di merito, ha revocato la sospensiva in questione e ha dato ordine alla Regione di andare avanti con la procedura applicando le regole proprie del concorsone. In un certo senso, il Consiglio di stato è stato il primo a indirizzare, sebbene in maniera velata, la decisione dei giudici proprio sulla base della ratio della legge 27, così come concepita, garantendo quanto previsto nei bandi e di conseguenza il rispetto del tetto massimo di 35. L’atteggiamento del Consiglio di Stato cioè è stato chiaro: salvare il concorso così come la normativa l’ha concepito nella sua straordinarietà e sommarietà. E sottolineo che la sezione che si è pronunciata è la medesima che emise la sentenza nel 2015». Oltre tutto, «proprio perché la legge 27 del 2012 ha concepito questo concorso in maniera univoca in tutta Italia, mi auguro che i Tar colgano l’occasione di uniformarsi a questa pronuncia, e garantire, secondo la ratio della legge, un concorso unitario e univoco, trattando i candidati in maniera uguale in tutte le regioni». Le prossime sentenze attese, sono «in Basilicata, dove la udienza di merito è stata il 24 maggio – a Palermo è stata il 22 maggio -. A seguire, le attese sono per il Tar di Catanzaro in cui l’udienza di merito è stata il 6 giugno. Poi ci sarà il tar di Cagliari che avrà la prima udienza di merito 7 luglio». Va detto infine che «il Tar di Palermo è stato investito dal maggior numero di ricorsi sulla ruralità: si parla di una trentina di associazioni di rurali contro una decina per le altre realtà di cui sono direttamente a conoscenza».