Fonte: www.farmacista33.it

Concorso straordinario, il punto della giurisprudenza sulla maggiorazione per i rurali Con l’interrogazione a risposta scritta che l’On. Roberto Occhiuto ha rivolto al Ministro della salute torna alla ribalta una problematica che è riemersa dopo anni, anzi decenni, in cui si sono svolti concorsi (ordinari) per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti. La problematica ha però assunto una ben maggiore dimensione quando, col concorso straordinario, sono state ammesse a partecipare le associazioni di concorrenti senza nemmeno fissare un limite numerico (sono note varie associazioni di cinque concorrenti e, sembra, anche una di sette). Il punteggio per l’esercizio professionale è stato poi dalle varie commissioni sommato ma ponendo alla sommatoria il limite invalicabile di 35,00 punti. Così infatti hanno previsto i bandi concorsuali che le regioni hanno emanato. La lagnanza dei concorrenti rurali si basa ora sul mancato riconoscimento della maggiorazione di punti 6,50 di cui all’art. 9 della legge 221/68 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).

A questo punto occorre fare un passo indietro esponendo l’esegesi della norma del ’68 a favore dei rurali. Nel 1968 infatti anche la farmacia subì una ventata di rinnovamento nella quale dirompente fu l’ammissione della trasferibilità delle farmacie per atto tra vivi o mortis causa. In parole povere la compravendita o l’ereditarietà dell’autorizzazione all’esercizio.
Un occhio di particolare riguardo lo ricevettero i farmacisti (titolari, direttori o collaboratori di farmacie rurali con almeno cinque anni di esercizio) ai quali veniva riconosciuta la maggiorazione del 40% sul punteggio relativo ai titoli professionali fino al massimo di punti 6,50. Si badi bene che la legge che seguì di pochi giorni la 8 marzo 1968, n. 221, precisamente la legge 2 aprile 1968, n. 475, stabiliva tutte le norme concorsuali, compresi i punteggi, disponendo, per quelli professionali, un massimo di punti 6,50 per commissario. Da questa previsione, tenuto conto che i commissari erano cinque, si giungeva facilmente alla conclusione che il punteggio massimo attribuibile ai candidati era di punti 32,50.
Fino a quando la problematica non è stata sollevata era scontato che la maggiorazione del 40% sul punteggio base con il suo limite di punti 6,50 riguardasse il punteggio che ogni commissario poteva attribuire. Questa considerazione rispondeva ad una stringente logica concorsuale in base alla quale un limite doveva comunque esserci nella valutazione dei singoli commissari, ma anche a quella meritocratica in un contesto dell’epoca che voleva che i farmacisti più giovani venissero incentivati a esercitare nelle zone più disagiate (allora) come lo erano (sempre allora) quelle rurali. Con i punteggi così conseguiti, i giovani dopo cinque anni di esercizio avrebbero potuto contare, in un concorso per sedi urbane, su di un punteggio maggiorato del 40% ma, tassativamente entro il tetto dei 32,50 punti qualora il punteggio base, con la maggiorazione, superasse detto valore massimo.
Purtroppo però, come quasi sempre avviene, il legislatore ha scarsa memoria e quando ventitré anni dopo nel 1991 approvò la legge 362/91 (Norme di riordino del settore farmaceutico), dopo avere abrogato tutta la disciplina concorsuale di cui alla legge 475/68, affidò al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di riformare il concorso (DPCM 298/94). Con il decreto, il cui iter è durato ben tre anni (1991 > 1994), il rapporto tra titoli professionali e di studio e carriera passò da 6,50/3,50 a 7,00/3,00) per cui ogni commissario disponeva in totale sempre di 10,00 punti ma spostando così l’ago della bilancia verso i titoli professionali. Il fatto grave fu la dimenticanza, anche da parte del capo del governo, dell’esistenza di quell’art. 9 della legge 221/68 che rimase così scollegato dalle norme successive (legge 362/91, DPCM 298/94 e tutte le disposizioni che seguirono).
Ora la situazione impone una decisione che detti la parola fine a questa vicenda, frutto di una cattiva produzione legislativa, come l’interrogante On. Occhiuto ha giustamente chiesto. Esistono infatti pronunciamenti giurisprudenziali, tra i quali emerge quello del Consiglio di stato in merito al concorso del 2009 nella regione Sardegna, che hanno riconosciuto la legittimità di una procedura di attribuzione del punteggio non certo in accordo con le intenzioni del legislatore del 1968. Essendo però il Consiglio di stato il secondo e ultimo grado della giurisprudenza amministrativa, è solo il legislatore a potere intervenire con una legge di interpretazione autentica che, come si sa, ha valenza retroattiva. Si tratterebbe in buona sostanza di aggiornare il massimo della maggiorazione portandola a punti 7,00, riformando così l’art. 9 della legge 221/68, e di chiarire che tale punteggio massimo è quello che ogni commissario può attribuire, facendo così salve tutte le precedenti graduatorie nelle quali, in nessun caso, è stato conferito un punteggio per titoli professionali superiore a 35,00.
Così procedendo il legislatore, superando anche la sentenza sul concorso sardo, darebbe piena legittimazione a quanto previsto dai bandi regionali nei quali era tassativamente previsto che il punteggio relativo all’attività professionale non poteva superare il valore di punti 35,00 ai sensi del regolamento concorsuale del 1994.