Fonte: www.federfarma.it | 24 maggio 2016
Al convegno sulle carenze organizzato da Federfarma il 15 aprile scorso, nella cornice di Cosmofarma Exhibition, il punto era emerso con chiarezza: il contrasto ai “finti” distributori che fanno solo parallel trade è rallentato da un sistema di controlli che viaggia a più velocità, a seconda dell’impegno e dell’efficienza delle singole Regioni. Serve mettere tutti allo stesso passo e proprio a questo mira il tavolo che l’Aifa ha avviato giovedì scorso insieme a filiera e Regioni (per il comparto erano presenti Federfarma, Farmindustria, Assogenerici, Adf e Federfarma Servizi; per i governi locali c’erano Veneto, Lombardia, Abruzzo e Umbria). L’obiettivo del gruppo di lavoro, infatti, è quello di condividere un documento di sintesi che riassuma le norme vigenti e inquadri la materia. Ma questo è soltanto il primo step, perché da quel documento dovrà poi scaturire un elenco di linee guida che servirà alle Regioni da riferimento nei loro interventi in materia di distribuzione farmaceutica. «Vogliamo aiutare alla condivisione delle buone pratiche» ha sintetizzato a Filodiretto Domenico Di Giorgio, direttore dell’Ufficio valutazione dei prodotti e contraffazione dell’Aifa «perché ci sono amministrazioni che stanno facendo un lavoro eccezionale dal punto di vista dei controlli; vorremmo che tutti si muovessero nello stesso modo e si allineassero sugli standard più alti».
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Conferma la necessità di una standardizzazione l’ordinanza con cui, nei giorni scorsi, il Tar ha sospeso il decreto dirigenziale della Regione Lazio che a dicembre aveva revocato a una farmacia romana l’autorizzazione per distribuire all’ingrosso. L’azienda è una di quelle incappate nei controlli a tappeto avviati dai Nas nell’ambito del progetto Aifa-Regione Lazio per il contrasto alle carenze, sostenuto dalle farmacie e da Federfarma con le proprie segnalazioni. La revoca, in particolare, faceva seguito a un’ispezione dei Carabinieri (condotta a settembre), dalla quale era emerso che il grossista non era fornito di autorizzazione ministeriale per gli stupefacenti e in magazzino disponeva soltanto di 50 delle 1.100 specialità da detenere per legge (pari il 90% dei farmaci autorizzati, articolo 105 del d.lgs 219/2006,).

Nella propria ordinanza, il Tar ha osservato che in realtà l’autorizzazione ministeriale sugli stupefacenti era stata richiesta dal grossista ma non ancora rilasciata dal Ministero, dunque la motivazione del provvedimento «non appare perspicua». Per quanto concerne invece l’altra irregolarità, i giudici osservano che la Regione ha proceduto alla revoca nonostante l’articolo 105 prevedesse sanzioni graduali, che in prima battuta prescrivono la sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione. Il decreto, osserva il Tar, non spiega perché sia stata applicata subito la misura più severa, ragion per cui il provvedimento va «annullato» in attesa della sentenza di merito. A meno che, avverte in Tribunale con un inciso che suona quasi come un invito, l’amministrazione non riproponga il decreto con le dovute integrazioni.